Art. 5
Informazioni sulle procedure amministrative e contabili
In vigore dal 12 gen 2023
Informazioni sulle procedure amministrative e contabili
1. Le autorità competenti dello Stato membro d’origine forniscono alle autorità competenti dello Stato membro ospitante informazioni concernenti i casi in cui le autorità competenti dello Stato membro d’origine hanno accertato che l’impresa di investimento non ha rispettato i principi e le procedure contabili applicabili a cui è soggetta detta impresa di investimento ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Le informazioni da fornire spiegano la situazione e le misure di vigilanza adottate o di cui è prevista l’adozione.
2. Se le informazioni di cui al paragrafo 1 sono pertinenti solo per una particolare succursale, le autorità competenti dello Stato membro d’origine forniscono le informazioni solo alle autorità competenti dello Stato membro ospitante in cui la succursale è stabilita.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2023:1117:oj#art-5