Art. 5

Informazioni sulle procedure amministrative e contabili

In vigore dal 12 gen 2023
Informazioni sulle procedure amministrative e contabili 1.   Le autorità competenti dello Stato membro d’origine forniscono alle autorità competenti dello Stato membro ospitante informazioni concernenti i casi in cui le autorità competenti dello Stato membro d’origine hanno accertato che l’impresa di investimento non ha rispettato i principi e le procedure contabili applicabili a cui è soggetta detta impresa di investimento ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Le informazioni da fornire spiegano la situazione e le misure di vigilanza adottate o di cui è prevista l’adozione. 2.   Se le informazioni di cui al paragrafo 1 sono pertinenti solo per una particolare succursale, le autorità competenti dello Stato membro d’origine forniscono le informazioni solo alle autorità competenti dello Stato membro ospitante in cui la succursale è stabilita.
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Art. 5 Regolamento (UE) 2023/1117 — Informazioni sulle procedure amministrative e contabili | Portale Normativo