Art. 1

Informazioni su base consolidata

In vigore dal 12 gen 2023
Informazioni su base consolidata Se l’impresa di investimento madre capogruppo è stabilita nello stesso Stato membro in cui ha sede centrale l’impresa di investimento e se l’autorità competente dello Stato membro d’origine dell’impresa di investimento è anche l’autorità di vigilanza del gruppo determinata a norma dell’articolo 46 della direttiva (UE) 2019/2034, tale autorità competente fornisce informazioni su tale impresa di investimento a livello consolidato per il gruppo di imprese di investimento e informa le autorità competenti degli Stati membri ospitanti che tali informazioni sono fornite a livello consolidato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2023:1117:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo