Art. 1
Informazioni su base consolidata
In vigore dal 12 gen 2023
Informazioni su base consolidata
Se l’impresa di investimento madre capogruppo è stabilita nello stesso Stato membro in cui ha sede centrale l’impresa di investimento e se l’autorità competente dello Stato membro d’origine dell’impresa di investimento è anche l’autorità di vigilanza del gruppo determinata a norma dell’articolo 46 della direttiva (UE) 2019/2034, tale autorità competente fornisce informazioni su tale impresa di investimento a livello consolidato per il gruppo di imprese di investimento e informa le autorità competenti degli Stati membri ospitanti che tali informazioni sono fornite a livello consolidato.
Storico versioni
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