Art. 41

Destinatari delle decisioni

In vigore dal 14 dic 2022
Destinatari delle decisioni 1.   La Commissione notifica senza indugio una decisione indirizzata a un’impresa o a una associazione di imprese, dando all’impresa o all’associazione di imprese la possibilità di indicarle quali informazioni nella decisione ritiene riservate. 2.   La Commissione informa le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori interessati in merito a una decisione adottata a norma dell’, paragrafi 1 e 3, indirizzata a un operatore economico partecipante a una procedura di appalto pubblico. 3.   I destinatari delle decisioni adottate a norma dell’, paragrafo 4, e dell’, paragrafo 2, sono le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori interessati. La Commissione fornisce copia di tale decisione all’operatore economico nei confronti del quale è stata vietata l’aggiudicazione dell’appalto.
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Art. 41 Regolamento (UE) 2022/2560 — Destinatari delle decisioni | Portale Normativo