Art. 40

Pubblicazione delle decisioni

In vigore dal 14 dic 2022
Pubblicazione delle decisioni 1.   La Commissione rende pubblica una sintesi delle decisioni adottate a norma dell’, paragrafo 3, lettera a), permettendo a qualsiasi persona fisica o giuridica, agli Stati membri o al paese terzo che ha concesso la sovvenzione estera di esprimere il proprio parere. 2.   La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea le decisioni adottate ai sensi dell’, paragrafi 2, 3 e 4, dell’, paragrafi 3 e 6, e dell’, paragrafi 1, 2 e 3. 3.   Nel rendere pubbliche le sintesi e le decisioni, la Commissione tiene debitamente conto dei legittimi interessi delle imprese alla protezione dei loro segreti aziendali e di altre informazioni riservate.
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Art. 40 Regolamento (UE) 2022/2560 — Pubblicazione delle decisioni | Portale Normativo