Art. 10
Esame preliminare
In vigore dal 14 dic 2022
Esame preliminare
1. Quando ritiene che le informazioni di cui all’ indichino la possibile esistenza di una sovvenzione estera distorsiva del mercato interno, la Commissione raccoglie tutte le informazioni che ritiene necessarie per valutare, in via preliminare, se il contributo finanziario oggetto dell’esame costituisca una sovvenzione estera e se provochi distorsioni sul mercato interno. A tal fine la Commissione può, in particolare:
a)
richiedere informazioni conformemente all’; e
b)
procedere a ispezioni all’interno e all’esterno dell’Unione conformemente all’ o all’.
2. Se uno Stato membro ha informato la Commissione che è prevista o è stata avviata una procedura nazionale pertinente, la Commissione comunica a tale Stato membro l’avvio dell’esame preliminare. In particolare, la Commissione comunica l’avvio dell’esame preliminare agli Stati membri che le hanno notificato una procedura nazionale a norma del regolamento (UE) 2019/452. Se l’esame preliminare è avviato in relazione a una procedura di appalto pubblico, la Commissione ne informa anche l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore interessati.
3. Se sulla base dell’esame preliminare dispone di elementi sufficienti per ritenere che un’impresa abbia beneficiato di una sovvenzione estera che provoca distorsioni sul mercato interno, la Commissione:
a)
adotta una decisione di avvio di un’indagine approfondita («decisione di avvio dell’indagine approfondita») che contiene una sintesi dei pertinenti elementi di fatto e di diritto e la valutazione preliminare in merito all’esistenza di una sovvenzione estera e di una distorsione effettiva o potenziale sul mercato interno;
b)
informa l’impresa oggetto di indagine;
c)
informa gli Stati membri e, se l’indagine approfondita è avviata in relazione a una procedura di appalto pubblico, l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore interessati; e
d)
pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea che invita a presentare osservazioni per iscritto entro un termine stabilito dalla Commissione.
4. Se nel corso di un esame preliminare conclude che gli elementi per avviare l’indagine approfondita sono insufficienti, perché la sovvenzione estera non sussiste o perché vi sono indicazioni insufficienti di una distorsione effettiva o potenziale sul mercato interno, la Commissione chiude l’esame preliminare, ne informa l’impresa oggetto di indagine e gli Stati membri che erano stati informati a norma del paragrafo 2, nonché l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore interessati se l’esame preliminare era stato avviato in relazione a una procedura di appalto pubblico.
Storico versioni
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