Art. 41
Destinatari delle decisioni
In vigore dal 14 dic 2022
Destinatari delle decisioni
1. La Commissione notifica senza indugio una decisione indirizzata a un’impresa o a una associazione di imprese, dando all’impresa o all’associazione di imprese la possibilità di indicarle quali informazioni nella decisione ritiene riservate.
2. La Commissione informa le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori interessati in merito a una decisione adottata a norma dell’, paragrafi 1 e 3, indirizzata a un operatore economico partecipante a una procedura di appalto pubblico.
3. I destinatari delle decisioni adottate a norma dell’, paragrafo 4, e dell’, paragrafo 2, sono le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori interessati. La Commissione fornisce copia di tale decisione all’operatore economico nei confronti del quale è stata vietata l’aggiudicazione dell’appalto.
Storico versioni
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