Art. 43

Segreto professionale e riservatezza

In vigore dal 14 dic 2022
Segreto professionale e riservatezza 1.   Le informazioni acquisite conformemente al presente regolamento sono utilizzate soltanto per gli scopi per i quali sono state acquisite, salvo diverso accordo del fornitore delle informazioni. 2.   Gli Stati membri e la Commissione, i loro funzionari e le altre persone che lavorano sotto la loro supervisione garantiscono la protezione delle informazioni riservate acquisite in applicazione del presente regolamento in conformità delle pertinenti norme applicabili. A tal fine, non divulgano le informazioni protette dal segreto professionale acquisite a norma del presente regolamento. 3.   I paragrafi 1 e 2 non ostano alla pubblicazione di statistiche e di relazioni che non contengono informazioni che permettano l’individuazione di specifiche imprese o associazioni di imprese. 4.   La divulgazione delle informazioni comunicate a norma del presente regolamento non pregiudica gli interessi essenziali in materia di sicurezza degli Stati membri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2022:2560:oj#art-43

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 43 Regolamento (UE) 2022/2560 — Segreto professionale e riservatezza | Portale Normativo