Art. 29

Notifica preventiva o dichiarazione di contributi finanziari esteri nell’ambito delle procedure di appalto pubblico

In vigore dal 14 dic 2022
Notifica preventiva o dichiarazione di contributi finanziari esteri nell’ambito delle procedure di appalto pubblico 1.   Qualora siano soddisfatte le condizioni per la notifica dei contributi finanziari conformemente all’, paragrafi 1 e 2, gli operatori economici che partecipano a una procedura di appalto pubblico notificano all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore tutti i contributi finanziari esteri di cui all’, paragrafo 1, lettera b). In tutti gli altri casi gli operatori economici elencano, in una dichiarazione, tutti i contributi finanziari esteri ricevuti e confermano che i contributi finanziari esteri ricevuti non sono soggetti ad obbligo di notifica a norma dell’, paragrafo 1, lettera b). Nell’ambito di una procedura aperta, la notifica o la dichiarazione è presentata una sola volta, unitamente all’offerta. In una procedura in più fasi, la notifica o la dichiarazione è presentata due volte: dapprima insieme alla domanda di partecipazione, dopodiché sotto forma di notifica aggiornata o di dichiarazione aggiornata insieme all’offerta presentata o all’offerta definitiva. 2.   Una volta presentata la notifica o la dichiarazione, l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore trasmette senza indugio la notifica o la dichiarazione alla Commissione. 3.   In assenza di notifica o di dichiarazione nella domanda di partecipazione o nell’offerta, l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore può chiedere agli operatori economici interessati di presentare il documento pertinente entro 10 giorni lavorativi. Le offerte o le domande di partecipazione degli operatori economici cui si applicano gli obblighi del presente articolo e che, malgrado la richiesta presentata dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore a norma del presente paragrafo, non sono corredate della notifica o della dichiarazione presentata a norma del paragrafo 1, sono dichiarate irregolari e respinte dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore. L’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore informa la Commissione di tale rigetto. 4.   La Commissione esamina senza indebito ritardo il contenuto della notifica ricevuta. Se la Commissione ritiene che la notifica sia incompleta, comunica le sue conclusioni all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore e all’operatore economico interessato e chiede a quest’ultimo di completare il suo contenuto entro 10 giorni lavorativi. Se una notifica che accompagna un’offerta o una domanda di partecipazione rimane incompleta nonostante la richiesta della Commissione a norma del presente paragrafo, la Commissione adotta una decisione che dichiara irregolare tale offerta. In tale decisione la Commissione chiede inoltre all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore di adottare una decisione di rigetto di tale offerta irregolare o di tale domanda di partecipazione irregolare. 5.   L’obbligo di notificare i contributi finanziari esteri a norma del presente articolo riguarda anche gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici di cui all’, paragrafo 2, della direttiva 2014/23/UE, all’, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE e all’, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE, nonché i subappaltatori principali e i fornitori principali noti al momento della presentazione della notifica o dichiarazione completa, o della notifica o dichiarazione completa aggiornata. Ai fini del presente regolamento, un subappaltatore o fornitore è considerato principale se la sua partecipazione garantisce l’apporto di elementi essenziali ai fini dell’esecuzione dell’appalto e, in ogni caso, se la quota economica del suo contributo supera il 20 % del valore dell’offerta presentata. 6.   L’appaltatore principale ai sensi delle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE o il concessionario principale ai sensi della direttiva 2014/23/UE, garantisce la presentazione della notifica o della dichiarazione per conto dei raggruppamenti di operatori economici, i subappaltatori principali e i fornitori principali. Ai fini dell’, l’appaltatore principale o il concessionario principale è responsabile solo della veridicità dei dati connessi ai propri contributi finanziari esteri. 7.   Qualora l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore nell’esame delle offerte sospetti la presenza di sovvenzioni estere, sebbene sia stata presentata una dichiarazione, comunica tali sospetti alla Commissione senza indugio. Fatti salvi i poteri delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori, di cui alle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, di esaminare se un’offerta è anormalmente bassa, l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore non effettua una valutazione del carattere anormalmente basso di un’offerta qualora tale valutazione sia avviata soltanto sulla base dei sospetti che indicano l’eventuale presenza di sovvenzioni estere. Se la Commissione conclude che non esiste un’offerta indebitamente vantaggiosa ai sensi del presente regolamento, ne informa l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore interessati. Altre persone fisiche o giuridiche possono riferire alla Commissione qualsiasi informazione relativa alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno e possono comunicare qualsiasi sospetto di eventuale falsa dichiarazione. 8.   Fatta salva la possibilità per la Commissione di avviare una procedura d’ufficio, qualora sospetti che un operatore economico possa aver beneficiato di sovvenzioni estere nei tre anni precedenti la presentazione dell’offerta o della domanda di partecipazione alla procedura di appalto pubblico, la Commissione può, prima dell’aggiudicazione dell’appalto, richiedere la notifica dei contributi finanziari esteri forniti da paesi terzi a tale operatore economico in qualsiasi procedura di appalto pubblico non soggetta ad obbligo di notifica a norma dell’, paragrafo 1, o che rientra nell’ambito di applicazione dell’, paragrafo 4. Se la Commissione ha chiesto la notifica di tale contributo finanziario, il contributo finanziario è considerato un contributo finanziario estero soggetto ad obbligo di notifica nell’ambito di una procedura di appalto pubblico ed è oggetto delle disposizioni di cui al capo 4.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2022:2560:oj#art-29

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 29 Regolamento (UE) 2022/2560 — Notifica preventiva o dichiarazione di contributi finanziari esteri nell’ambito delle procedure di appalto pubblico | Portale Normativo