Art. 33

Ammende e penalità di mora applicabili ai contributi finanziari nell’ambito delle procedure di appalto pubblico

In vigore dal 14 dic 2022
Ammende e penalità di mora applicabili ai contributi finanziari nell’ambito delle procedure di appalto pubblico 1.   La Commissione può infliggere le ammende o le penalità di mora di cui all’. 2.   La Commissione può, mediante decisione, anche infliggere ammende agli operatori economici interessati che non superino l’1 % del fatturato totale realizzato durante l’esercizio finanziario precedente, qualora tali operatori economici forniscano, intenzionalmente o per negligenza, informazioni inesatte o fuorvianti in una notifica o dichiarazione a norma dell’ o in un’integrazione successiva. 3.   La Commissione può, mediante decisione, infliggere ammende agli operatori economici interessati che non superino il 10 % del loro fatturato totale realizzato nell’esercizio finanziario precedente qualora tali operatori economici, intenzionalmente o per negligenza: a) omettano di notificare, nel quadro di una procedura di appalto pubblico, i contributi finanziari esteri a norma dell’; b) eludano o tenti di eludere gli obblighi di notifica di cui all’, paragrafo 1.
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Art. 33 Regolamento (UE) 2022/2560 — Ammende e penalità di mora applicabili ai contributi finanziari nell’ambito delle procedure di appalto pubblico | Portale Normativo