Art. 33
Ammende e penalità di mora applicabili ai contributi finanziari nell’ambito delle procedure di appalto pubblico
In vigore dal 14 dic 2022
Ammende e penalità di mora applicabili ai contributi finanziari nell’ambito delle procedure di appalto pubblico
1. La Commissione può infliggere le ammende o le penalità di mora di cui all’.
2. La Commissione può, mediante decisione, anche infliggere ammende agli operatori economici interessati che non superino l’1 % del fatturato totale realizzato durante l’esercizio finanziario precedente, qualora tali operatori economici forniscano, intenzionalmente o per negligenza, informazioni inesatte o fuorvianti in una notifica o dichiarazione a norma dell’ o in un’integrazione successiva.
3. La Commissione può, mediante decisione, infliggere ammende agli operatori economici interessati che non superino il 10 % del loro fatturato totale realizzato nell’esercizio finanziario precedente qualora tali operatori economici, intenzionalmente o per negligenza:
a)
omettano di notificare, nel quadro di una procedura di appalto pubblico, i contributi finanziari esteri a norma dell’;
b)
eludano o tenti di eludere gli obblighi di notifica di cui all’, paragrafo 1.
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