Art. 35
Comunicazione di informazioni
In vigore dal 14 dic 2022
Comunicazione di informazioni
1. Qualora uno Stato membro sospetti la possibile esistenza di una sovvenzione estera che rischi di provocare distorsioni sul mercato interno, esso trasmette tali informazioni alla Commissione. Sulla base di tali informazioni, la Commissione può decidere di avviare un esame preliminare a norma dell’ o chiedere una notifica a norma dell’, paragrafo 5, o dell’, paragrafo 8.
2. Una persona fisica o giuridica o un’associazione può comunicare alla Commissione qualsiasi informazione di cui disponga in merito a sovvenzioni estere che possano provocare distorsioni sul mercato interno. Sulla base di tali informazioni, la Commissione può decidere di avviare un esame preliminare a norma dell’ o chiedere una notifica a norma dell’, paragrafo 5, o dell’, paragrafo 8.
3. La Commissione rende accessibili agli Stati membri e alle amministrazioni aggiudicatrici o agli enti aggiudicatori interessati, in un’apposita banca dati elettronica, le versioni non riservate di tutte le decisioni adottate a norma del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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