Art. 17

Ammende e penalità di mora

In vigore dal 14 dic 2022
Ammende e penalità di mora 1.   La Commissione può infliggere, mediante decisione, ammende o penalità di mora se un’impresa o un’associazione di imprese, intenzionalmente o per negligenza: a) fornisce informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti in risposta a una richiesta di informazioni a norma dell’ oppure non fornisce le informazioni entro il termine previsto; b) durante le ispezioni di cui all’ fornisce i registri o gli altri documenti aziendali richiesti in forma incompleta; c) in risposta a una domanda di chiarimenti a norma dell’, paragrafo 2, lettera c): i) fornisce una risposta inesatta o fuorviante; ii) non rettifica entro il termine stabilito dalla Commissione una risposta inesatta, incompleta o fuorviante fornita da un membro del personale; oppure iii) non fornisce o rifiuta di fornire una risposta completa sui fatti inerenti all’oggetto e allo scopo delle ispezioni disposte mediante decisione adottata ai sensi dell’, paragrafo 3; d) rifiuta di sottoporsi alle ispezioni disposte a norma dell’ o ha rimosso i sigilli apposti a norma dell’, paragrafo 2, lettera d); o e) non rispetta le condizioni di accesso al fascicolo o la procedura di divulgazione delle informazioni imposte dalla Commissione a norma dell’, paragrafo 4. 2.   Le ammende inflitte a norma del paragrafo 1 non superano l’1 % del fatturato totale realizzato dall’impresa o dall’associazione di imprese interessata nell’esercizio finanziario precedente. 3.   Le penalità di mora inflitte a norma del paragrafo 1 non superano il 5 % del fatturato totale medio giornaliero realizzato dall’impresa o dell’associazione di imprese interessata nell’esercizio finanziario precedente per ogni giorno lavorativo di ritardo, calcolato a decorrere dalla data stabilita nella decisione e fino alla presentazione delle informazioni complete ed esatte richieste dalla Commissione, o finché non si sottopone a un’ispezione. 4.   Prima di adottare una decisione a norma del paragrafo 1, lettera a), la Commissione fissa un termine finale di due settimane entro cui dovrà ricevere, da parte dell’impresa o dell’associazione di imprese, le informazioni mancanti. 5.   Se un’impresa non si conforma a una decisione con impegni ai sensi dell’, paragrafo 3, a una decisione che dispone misure provvisorie a norma dell’ o a una decisione con misure di riparazione a norma dell’, paragrafo 2, la Commissione può, mediante decisione, infliggere: a) ammende non superiori al 10 % del fatturato totale realizzato dall’impresa interessata nell’esercizio finanziario precedente; o b) penalità di mora non superiori al 5 % del fatturato totale medio giornaliero realizzato dall’impresa interessata nell’esercizio finanziario precedente per ogni giorno di inadempienza, a decorrere dal giorno della decisione della Commissione che infligge tali penalità di mora e fino a quando la Commissione non accerti che l’impresa interessata si è conformata alla decisione. La Commissione può inoltre infliggere tali ammende o penalità di mora qualora l’impresa non si conformi a una decisione adottata ai sensi degli o 31 che obbliga l’impresa a informare la Commissione della sua futura partecipazione a concentrazioni o procedure di appalto pubblico ai sensi dell’. 6.   Nello stabilire l’importo dell’ammenda o della penalità di mora, la Commissione tiene conto della natura, della gravità e della durata dell’infrazione, così come dei principi di proporzionalità e di adeguatezza. 7.   Qualora l’impresa o l’associazione di imprese interessata abbia adempiuto all’obbligo per la cui osservanza è stata inflitta la penalità di mora, la Commissione può ridurre l’ammontare definitivo della penalità di mora rispetto a quella a norma della decisione originaria che irroga tali penalità.
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Art. 17 Regolamento (UE) 2022/2560 — Ammende e penalità di mora | Portale Normativo