Art. 26

Ammende e interessi di mora applicabili alle concentrazioni

In vigore dal 14 dic 2022
Ammende e interessi di mora applicabili alle concentrazioni 1.   La Commissione può infliggere le ammende o gli interessi di mora di cui all’. 2.   La Commissione può, mediante decisione, anche infliggere alle imprese interessate ammende che non superino l’1 % del fatturato totale realizzato durante l’esercizio finanziario precedente, qualora esse forniscano, intenzionalmente o per negligenza, informazioni inesatte o fuorvianti in una notifica a norma dell’ o in un’integrazione successiva. 3.   La Commissione può, mediante decisione, anche infliggere alle imprese interessate ammende che non superino il 10 % del loro fatturato totale realizzato nell’esercizio finanziario precedente qualora tali imprese intenzionalmente o per negligenza: a) omettano di notificare una concentrazione soggetta ad obbligo di notifica a norma dell’ prima della sua realizzazione, a meno che non siano espressamente autorizzate a farlo a norma dell’; b) realizzino una concentrazione notificata in violazione dell’; c) realizzino una concentrazione notificata vietata a norma dell’, paragrafo 3, lettera c); d) abbiano eluso o tentato di eludere gli obblighi di notifica di cui all’, paragrafo 1.
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Art. 26 Regolamento (UE) 2022/2560 — Ammende e interessi di mora applicabili alle concentrazioni | Portale Normativo