Art. 26
Ammende e interessi di mora applicabili alle concentrazioni
In vigore dal 14 dic 2022
Ammende e interessi di mora applicabili alle concentrazioni
1. La Commissione può infliggere le ammende o gli interessi di mora di cui all’.
2. La Commissione può, mediante decisione, anche infliggere alle imprese interessate ammende che non superino l’1 % del fatturato totale realizzato durante l’esercizio finanziario precedente, qualora esse forniscano, intenzionalmente o per negligenza, informazioni inesatte o fuorvianti in una notifica a norma dell’ o in un’integrazione successiva.
3. La Commissione può, mediante decisione, anche infliggere alle imprese interessate ammende che non superino il 10 % del loro fatturato totale realizzato nell’esercizio finanziario precedente qualora tali imprese intenzionalmente o per negligenza:
a)
omettano di notificare una concentrazione soggetta ad obbligo di notifica a norma dell’ prima della sua realizzazione, a meno che non siano espressamente autorizzate a farlo a norma dell’;
b)
realizzino una concentrazione notificata in violazione dell’;
c)
realizzino una concentrazione notificata vietata a norma dell’, paragrafo 3, lettera c);
d)
abbiano eluso o tentato di eludere gli obblighi di notifica di cui all’, paragrafo 1.
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