Art. 27

Sovvenzioni estere distorsive del mercato interno nell’ambito di procedure di appalto pubblico

In vigore dal 14 dic 2022
Sovvenzioni estere distorsive del mercato interno nell’ambito di procedure di appalto pubblico Per sovvenzioni estere che causano o rischiano di causare una distorsione nell’ambito di una procedura di appalto pubblico si intendono le sovvenzioni estere che consentono a un operatore economico di presentare un’offerta indebitamente vantaggiosa in relazione ai lavori, alle forniture o ai servizi in questione. La valutazione a norma dell’ dell’esistenza di una distorsione sul mercato interno e di un’offerta indebitamente vantaggiosa in relazione ai lavori, alle forniture o ai servizi in questione si limita alla procedura di appalto pubblico in oggetto. Soltanto le sovvenzioni estere concesse nei tre anni precedenti la notifica sono prese in considerazione ai fini della valutazione.
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Art. 27 Regolamento (UE) 2022/2560 — Sovvenzioni estere distorsive del mercato interno nell’ambito di procedure di appalto pubblico | Portale Normativo