Art. 28

Soglie di notifica nelle procedure di appalto pubblico

In vigore dal 14 dic 2022
Soglie di notifica nelle procedure di appalto pubblico 1.   Ai fini del presente regolamento, si considera che vi sia un contributo finanziario estero soggetto ad obbligo di notifica nell’ambito di una procedura di appalto pubblico se: a) il valore stimato di tale appalto pubblico o dell’accordo quadro al netto dell’IVA, calcolato a norma delle disposizioni di cui all’ della direttiva 2014/23/UE, all’ della direttiva 2014/24/UE e all’ della direttiva 2014/25/UE, ovvero di un appalto specifico nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione, è pari o superiore a 250 milioni di EUR; e b) all’operatore economico, comprese le sue imprese figlie senza autonomia commerciale, le sue società di partecipazione e, se del caso, i suoi principali subappaltatori e fornitori coinvolti nella stessa offerta nell’ambito della procedura di appalto pubblico sono stati concessi contributi finanziari totali pari o superiori a 4 milioni di EUR per paese terzo nei tre anni precedenti la notifica o, se del caso, la notifica aggiornata. 2.   Laddove l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore decida di suddividere l’appalto in lotti, si considera che vi sia un contributo finanziario estero soggetto ad obbligo di notifica nell’ambito di una procedura di un appalto pubblico se il valore stimato dell’appalto al netto dell’IVA supera la soglia stabilita al paragrafo 1, lettera a), se il valore del lotto o il valore totale di tutti i lotti per i quali l’offerente presenta un’offerta è pari o superiore a 125 milioni di EUR e se il contributo finanziario estero è pari o superiore alla soglia stabilita al paragrafo 1, lettera b). 3.   Le procedure di aggiudicazione degli appalti che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/81/CE non rientrano nel presente capo. 4.   Le procedure di aggiudicazione degli appalti di cui all’, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2014/24/UE e all’, lettera d), della direttiva 2014/25/UE sono disciplinate dalle disposizioni del capo 2 del presente regolamento e sono escluse dall’applicazione del capo 4 del presente regolamento. 5.   In deroga all’, paragrafo 1, se i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti solo da un operatore economico, a norma dell’, paragrafo 4, della direttiva 2014/23/UE, dell’, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2014/24/UE e dell’, lettera c), della direttiva 2014/25/UE e il valore stimato dell’appalto è pari o superiore al valore fissato al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, gli operatori economici che presentano un’offerta o una domanda di partecipazione informano la Commissione circa tutti i contributi finanziari esteri se la condizione fissata al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo è soddisfatta. Fatta salva la possibilità di avviare un esame a norma del capo 2 del presente regolamento, la presentazione di tali informazioni non è considerata una notifica e non è oggetto di indagini a norma del presente capo. 6.   L’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore dichiara nel bando di gara o, qualora si ricorra a una procedura senza pubblicazione preventiva, nei documenti di gara che gli operatori economici sono soggetti all’obbligo di notifica ai sensi dell’. L’assenza di tale dichiarazione non pregiudica tuttavia l’applicazione del presente regolamento per gli appalti che rientrano nel suo ambito di applicazione.
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Art. 28 Regolamento (UE) 2022/2560 — Soglie di notifica nelle procedure di appalto pubblico | Portale Normativo