Art. 24
Sospensione delle concentrazioni e termini
In vigore dal 14 dic 2022
Sospensione delle concentrazioni e termini
1. Una concentrazione soggetta ad obbligo di notifica non può essere realizzata prima della notifica.
Inoltre:
a)
se la Commissione riceve una notifica completa, la concentrazione non è realizzata per un periodo di 25 giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento;
b)
se la Commissione avvia un’indagine approfondita entro 25 giorni lavorativi dal ricevimento della notifica completa, la concentrazione non è realizzata per un periodo di 90 giorni lavorativi dall’avvio dell’indagine approfondita. Tale termine è prorogato di 15 giorni lavorativi se le imprese interessate propongono impegni, a norma dell’, al fine di porre rimedio alla distorsione sul mercato interno;
c)
se la Commissione ha adottato una decisione ai sensi dell’, paragrafo 3, lettera a) o b), la concentrazione può essere realizzata dopo l’adozione della decisione.
Il periodo di tempo di cui alle lettere a) e b) decorre dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della notifica completa o all’adozione della pertinente decisione della Commissione.
2. Il paragrafo 1 non osta all’esecuzione di un’offerta pubblica o di una serie di operazioni su valori mobiliari, compresi quelli convertibili in altri valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato, quale una borsa valori, per effetto delle quali si acquisisce il controllo, rilevandolo da più venditori, a condizione che:
a)
la concentrazione sia notificata senza indugio alla Commissione a norma dell’; e
b)
l’acquirente non eserciti i diritti di voto inerenti ai valori mobiliari in questione o li eserciti soltanto ai fini di mantenere il pieno valore dei suoi investimenti in base a una deroga accordata dalla Commissione conformemente al paragrafo 3 del presente articolo.
3. La Commissione può accordare, su richiesta, una deroga agli obblighi di cui al paragrafo 1 o 2. Una richiesta di concessione di una deroga specifica i relativi motivi. Nel decidere in merito alla richiesta, la Commissione tiene conto in particolare degli effetti della sospensione su una o più delle imprese interessate dalla concentrazione o su una terza parte e del rischio di distorsione sul mercato interno che la concentrazione comporta. Tale deroga può essere subordinata al rispetto di determinate condizioni e di determinati obblighi volti a garantire che non si producano distorsioni sul mercato interno. Una deroga può essere richiesta e accordata in qualsiasi momento, prima della notifica o a operazione avvenuta.
4. I termini di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo sono prorogati se le imprese interessate fanno richiesta in tal senso entro 15 giorni lavorativi dall’avvio dell’indagine approfondita a norma dell’. Le imprese interessate possono presentare una sola richiesta in tal senso.
I termini di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo possono essere prorogati, in qualsiasi momento successivo all’avvio dell’indagine approfondita, dalla Commissione con l’accordo delle imprese interessate.
La durata totale delle proroghe concesse a norma del presente paragrafo non può superare i 20 giorni lavorativi.
5. La Commissione può eccezionalmente sospendere i termini di cui al paragrafo 1 del presente articolo se le imprese non hanno fornito tutte le informazioni richieste dalla stessa a norma dell’ o se si sono rifiutate di sottoporsi a un’ispezione disposta mediante decisione conformemente all’.
6. La Commissione può adottare una decisione a norma dell’, paragrafo 3, senza essere vincolata ai termini di cui ai paragrafi 1 e 4 del presente articolo, se:
a)
constata che una concentrazione è stata realizzata in violazione degli impegni previsti da una decisione adottata a norma dell’, paragrafo 3, lettera a); oppure
b)
una decisione è stata revocata a norma dell’, paragrafo 1.
7. Qualsiasi operazione effettuata in violazione del paragrafo 1 del presente articolo è considerata valida solo dopo l’adozione di una decisione a norma dell’, paragrafo 3.
8. Il presente articolo non ha alcun effetto sulla validità delle operazioni su valori mobiliari, compresi quelli convertibili in altri valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato, quale una borsa valori, a meno che gli acquirenti e i venditori fossero consapevoli o avrebbero dovuto essere consapevoli del fatto che l’operazione era realizzata in violazione del paragrafo 1.
Storico versioni
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