Art. 36

Aiuti intesi ad aumentare il potenziale dei siti di acquacoltura

In vigore dal 14 dic 2022
Aiuti intesi ad aumentare il potenziale dei siti di acquacoltura 1.   Gli aiuti intesi ad aumentare il potenziale dei siti di acquacoltura nel settore dell'acquacoltura che soddisfano le condizioni di cui al capo I del presente regolamento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché: a) gli aiuti contribuiscano positivamente allo sviluppo di siti e infrastrutture di acquacoltura e riducano l'impatto ambientale delle operazioni; b) gli aiuti sostengano: i) l'identificazione e la mappatura delle zone più idonee per lo sviluppo dell'acquacoltura, tenendo conto, ove del caso, dei processi di pianificazione dello spazio, e l'identificazione e la mappatura delle zone in cui dovrebbero essere escluse attività di acquacoltura intensiva affinché si conservi il ruolo di tali zone nel funzionamento dell'ecosistema; ii) il miglioramento e lo sviluppo delle strutture di sostegno e delle infrastrutture necessarie per accrescere il potenziale dei siti di acquacoltura nonché ridurre l'impatto ambientale negativo dell'acquacoltura, compresi gli investimenti destinati ad azioni di ricomposizione fondiaria, fornitura di energia o gestione delle acque; iii) le azioni adottate e applicate dalle autorità competenti a norma dell', paragrafo 1, della direttiva 2009/147/CE o dell', paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE al fine di prevenire gravi danni all'acquacoltura; o iv) le azioni adottate e attuate dalle autorità competenti a seguito del rilevamento di aumenti della mortalità o di malattie come previsto dal regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (30) e dal regolamento delegato della Commissione (UE) 2020/689 (31). Ai fini della lettera b), punto iv), gli aiuti sono concessi solo per l'adozione di piani d'azione per i molluschi volti alla protezione, al ripristino e alla gestione, compreso il sostegno ai produttori di molluschi per la conservazione dei banchi e dei bacini imbriferi naturali di molluschi. 2.   I costi ammissibili risultanti direttamente dal progetto possono essere i seguenti: a) i costi degli investimenti materiali e immateriali; b) i costi salariali diretti; o c) i costi della consulenza, della ricerca contrattuale e dei servizi di supporto forniti da consulenti esterni. 3.   Le imprese beneficiarie a norma del presente articolo sono esclusivamente le imprese alle quali lo Stato membro ha affidato i compiti di cui al paragrafo 1, lettera b). 4.   L'importo degli aiuti concessi in base al presente articolo non supera, in termini di equivalente sovvenzione lordo, un'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 50 % dei costi ammissibili. Le specifiche aliquote massime di intensità di aiuto sono quelle indicate nell'allegato IV. Se un'operazione rientra nell'ambito di più righe da 1 a 11 dell'allegato IV si applica l'aliquota massima di intensità di aiuto.
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Art. 36 Regolamento (UE) 2022/2473 — Aiuti intesi ad aumentare il potenziale dei siti di acquacoltura | Portale Normativo