Art. 35

Aiuti per la promozione del capitale umano e del collegamento in rete nel settore dell'acquacoltura

In vigore dal 14 dic 2022
Aiuti per la promozione del capitale umano e del collegamento in rete nel settore dell'acquacoltura 1.   Gli aiuti per la promozione del capitale umano e del collegamento in rete nel settore dell'acquacoltura che soddisfano le condizioni di cui al capo I del presente regolamento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché sostengano: a) la formazione professionale, l'apprendimento permanente, la diffusione delle conoscenze scientifiche e tecniche e delle pratiche innovative, l'acquisizione di nuove competenze professionali nel settore dell'acquacoltura e la riduzione dell'impatto ambientale delle operazioni di acquacoltura; b) il miglioramento delle condizioni di lavoro e la promozione della sicurezza sul lavoro; e c) il collegamento in rete e lo scambio di esperienze e buone pratiche fra le imprese dell'acquacoltura o le organizzazioni professionali e altre parti interessate, inclusi gli organismi scientifici e tecnici o quelli che promuovono le pari opportunità fra uomini e donne. 2.   Gli aiuti sono concessi sotto forma di servizio sovvenzionato o sovvenzione diretta. 3.   Gli aiuti possono coprire i seguenti costi ammissibili sostenuti direttamente a seguito del progetto sovvenzionato: a) costi salariali diretti; b) spese di iscrizione; c) spese di viaggio; d) spese per le pubblicazioni; e) servizi di raccolta dei dati acquistati, studi, progetti pilota; f) affitto di locali e stand espositivi e relativi costi di montaggio e smontaggio; o g) spese per la diffusione di conoscenze scientifiche e dati fattuali. 4.   L'importo degli aiuti concessi in base al presente articolo non supera, in termini di equivalente sovvenzione lordo, un'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 50 % dei costi ammissibili. Le specifiche aliquote massime di intensità di aiuto sono quelle indicate nell'allegato IV. Se un'operazione rientra nell'ambito di più righe da 1 a 11 dell'allegato IV si applica l'aliquota massima di intensità di aiuto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2022:2473:oj#art-35

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 35 Regolamento (UE) 2022/2473 — Aiuti per la promozione del capitale umano e del collegamento in rete nel settore dell'acquacoltura | Portale Normativo