Art. 34
Aiuti per i servizi di gestione, di sostituzione e di consulenza per le imprese dell'acquacoltura
In vigore dal 14 dic 2022
Aiuti per i servizi di gestione, di sostituzione e di consulenza per le imprese dell'acquacoltura
1. Gli aiuti per i servizi di gestione, di sostituzione e di consulenza per le imprese dell'acquacoltura che soddisfano le condizioni di cui al capo I del presente regolamento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:
a)
gli aiuti migliorino le prestazioni complessive e la competitività delle imprese dell'acquacoltura;
b)
gli aiuti riducano l'impatto ambientale negativo delle imprese dell'acquacoltura; e
c)
gli aiuti favoriscano l'acquisto di servizi di consulenza aziendale di natura tecnica, scientifica, giuridica, ambientale o economica.
Ai fini della lettera c) gli aiuti sono concessi esclusivamente a PMI oppure organizzazioni del settore dell'acquacoltura, comprese organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori che operano nel settore dell'acquacoltura.
2. I servizi di consulenza di cui al paragrafo 1, lettera c), riguardano:
a)
le esigenze di gestione volte a rendere l'acquacoltura conforme al diritto dell'Unione e nazionale in materia di protezione ambientale, nonché le esigenze della pianificazione dello spazio marittimo;
b)
la valutazione dell'impatto ambientale di cui alla direttiva 2011/92/UE e alla direttiva 92/43/CEE;
c)
le esigenze di gestione volte a rendere l'acquacoltura conforme al diritto nazionale e dell'Unione in materia di salute e benessere degli animali acquatici o di salute pubblica;
d)
le norme basate sulla normativa dell'Unione e nazionale;
e)
le strategie aziendali e di mercato; o
f)
studi di fattibilità e servizi di consulenza intesi a valutare la fattibilità di misure potenzialmente ammissibili al sostegno a norma del titolo II, capo III, del regolamento (UE) 2021/1139.
3. I servizi di consulenza di cui al paragrafo 1 sono prestati da organismi scientifici o tecnici, nonché da entità che forniscono consulenza giuridica o economica provviste delle competenze richieste quali riconosciute da ciascuno Stato membro. Gli aiuti sono concessi sotto forma di servizio sovvenzionato o sovvenzione diretta.
4. Le imprese beneficiarie non ricevono aiuti più di una volta l'anno per ciascuna categoria di servizi di consulenza elencati al paragrafo 2.
5. L'importo degli aiuti concessi in base al presente articolo non supera, in termini di equivalente sovvenzione lordo, un'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 50 % dei costi ammissibili. Le specifiche aliquote massime di intensità di aiuto sono quelle indicate nell'allegato IV. Se un'operazione rientra nell'ambito di più righe da 1 a 11 dell'allegato IV si applica l'aliquota massima di intensità di aiuto.
Storico versioni
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