Art. 35
Aiuti per la promozione del capitale umano e del collegamento in rete nel settore dell'acquacoltura
In vigore dal 14 dic 2022
Aiuti per la promozione del capitale umano e del collegamento in rete nel settore dell'acquacoltura
1. Gli aiuti per la promozione del capitale umano e del collegamento in rete nel settore dell'acquacoltura che soddisfano le condizioni di cui al capo I del presente regolamento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché sostengano:
a)
la formazione professionale, l'apprendimento permanente, la diffusione delle conoscenze scientifiche e tecniche e delle pratiche innovative, l'acquisizione di nuove competenze professionali nel settore dell'acquacoltura e la riduzione dell'impatto ambientale delle operazioni di acquacoltura;
b)
il miglioramento delle condizioni di lavoro e la promozione della sicurezza sul lavoro; e
c)
il collegamento in rete e lo scambio di esperienze e buone pratiche fra le imprese dell'acquacoltura o le organizzazioni professionali e altre parti interessate, inclusi gli organismi scientifici e tecnici o quelli che promuovono le pari opportunità fra uomini e donne.
2. Gli aiuti sono concessi sotto forma di servizio sovvenzionato o sovvenzione diretta.
3. Gli aiuti possono coprire i seguenti costi ammissibili sostenuti direttamente a seguito del progetto sovvenzionato:
a)
costi salariali diretti;
b)
spese di iscrizione;
c)
spese di viaggio;
d)
spese per le pubblicazioni;
e)
servizi di raccolta dei dati acquistati, studi, progetti pilota;
f)
affitto di locali e stand espositivi e relativi costi di montaggio e smontaggio; o
g)
spese per la diffusione di conoscenze scientifiche e dati fattuali.
4. L'importo degli aiuti concessi in base al presente articolo non supera, in termini di equivalente sovvenzione lordo, un'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 50 % dei costi ammissibili. Le specifiche aliquote massime di intensità di aiuto sono quelle indicate nell'allegato IV. Se un'operazione rientra nell'ambito di più righe da 1 a 11 dell'allegato IV si applica l'aliquota massima di intensità di aiuto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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