Art. 33

Aiuti agli investimenti che aumentano la produttività o hanno effetti positivi nel settore dell'acquacoltura

In vigore dal 14 dic 2022
Aiuti agli investimenti che aumentano la produttività o hanno effetti positivi nel settore dell'acquacoltura 1.   Gli aiuti agli investimenti che aumentano la produttività o hanno effetti positivi nel settore dell'acquacoltura che soddisfano le condizioni di cui al capo I del presente regolamento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché sostengano: a) investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura; b) la diversificazione della produzione dell'acquacoltura e delle specie allevate; c) l'ammodernamento delle unità di acquacoltura, compreso il miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori del settore dell'acquacoltura; d) miglioramenti e ammodernamento connessi alla salute e al benessere degli animali, compreso l'acquisto di attrezzature volte a proteggere gli allevamenti dai predatori selvatici; e) investimenti per la riduzione dell'impatto negativo o l'accentuazione degli effetti positivi sull'ambiente, nonché l'uso più efficiente delle risorse; f) investimenti destinati a migliorare la qualità o ad aggiungere valore ai prodotti dell'acquacoltura; g) il recupero di stagni o lagune di acquacoltura esistenti tramite la rimozione del limo o investimenti volti a impedire l'accumulo di quest'ultimo; h) la diversificazione del reddito delle imprese dell'acquacoltura tramite lo sviluppo di attività complementari; i) investimenti volti all'ottenimento di una considerevole riduzione nell'impatto delle imprese dell'acquacoltura sull'utilizzo e sulla qualità delle acque, in particolare tramite la riduzione del quantitativo utilizzato d'acqua o di sostanze chimiche, antibiotici e altri medicinali o il miglioramento della qualità delle acque in uscita, anche facendo ricorso a sistemi di acquacoltura multitrofica; j) la promozione dei sistemi di acquacoltura a circuito chiuso in cui l'allevamento dei prodotti dell'acquacoltura avviene in sistemi chiusi a ricircolo che riducono al minimo l'utilizzo di acqua; o k) l'aumento dell'efficienza energetica e la promozione della conversione delle imprese dell'acquacoltura verso fonti rinnovabili di energia. 2.   Gli aiuti di cui al paragrafo 1, lettera h), sono concessi alle imprese dell'acquacoltura se le attività complementari rappresentano attività di acquacoltura chiave dell'impresa, compresi il turismo legato alla pesca sportiva, i servizi ambientali legati all'acquacoltura o le attività pedagogiche relative all'acquacoltura. 3.   Gli aiuti di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono essere concessi per gli investimenti che aumentano la produzione e/o promuovono l'ammodernamento delle imprese dell'acquacoltura esistenti o per la costruzione di nuove capacità produttive a condizione che lo sviluppo sia coerente con il piano per lo sviluppo delle attività di acquacoltura di cui all' del regolamento (UE) n. 1380/2013. 4.   Gli investimenti di cui al paragrafo 1, lettera e), comprendono quelli relativi all'uso di mangimi più sostenibili, alla riduzione e alla gestione del rilascio di nutrienti e degli effluenti, alla riduzione delle fuoriuscite, all'uso di sostanze chimiche e medicinali con un impatto minore sull'ambiente, all'adozione di un approccio circolare nella gestione dei rifiuti, allo smaltimento degli attrezzi da acquacoltura o all'uso di attrezzi da acquacoltura biodegradabili per evitare i rifiuti marini, alla gestione dei predatori e a quelli che contribuiscono in modo misurabile al ripristino della biodiversità o alla continuità ecologica. 5.   L'importo degli aiuti concessi in base al presente articolo non supera, in termini di equivalente sovvenzione lordo, un'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 50 % dei costi ammissibili. Le specifiche aliquote massime di intensità di aiuto sono quelle indicate nell'allegato IV. Se un'operazione rientra nell'ambito di più righe da 1 a 11 dell'allegato IV si applica l'aliquota massima di intensità di aiuto. Per le operazioni che hanno un impatto positivo sull'ambiente, l'intensità massima di aiuto è pari all'80 %, a meno che non si applichi un'intensità di aiuto più elevata in relazione all'allegato IV.
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Art. 33 Regolamento (UE) 2022/2473 — Aiuti agli investimenti che aumentano la produttività o hanno effetti positivi nel settore dell'acquacoltura | Portale Normativo