Art. 9

Pubblicazione e informazioni

In vigore dal 14 dic 2022
Pubblicazione e informazioni 1.   Lo Stato membro interessato garantisce la pubblicazione delle informazioni seguenti sulla piattaforma Transparency Award Module della Commissione o in un sito web esaustivo sugli aiuti di Stato, a livello regionale o nazionale: a) le informazioni sintetiche di cui all' nel formato standardizzato di cui all'allegato II o un link che dia accesso a tali informazioni; b) il testo integrale di ciascuna misura di aiuto di cui all' o un link che dia accesso a tale testo; c) le informazioni su ciascun aiuto individuale superiore a 10 000 EUR. Le informazioni di cui alle lettere a), b) e c), sono pubblicate in conformità con l'allegato III. 2.   Per i regimi sotto forma di agevolazioni fiscali, le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera c), sono considerate soddisfatte se gli Stati membri pubblicano le informazioni richieste per gli importi degli aiuti individuali in base ai seguenti intervalli (in milioni di EUR): a) 0,01-0,2; b) 0,2-0,4; c) 0,4-0,6; d) 0,6-0,8; e) 0,8-1. 3.   Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera c), sono organizzate e accessibili in un formato standardizzato, secondo quanto indicato nell'allegato III, e permettono funzioni di ricerca e scaricamento efficaci. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono pubblicate entro sei mesi dalla data di concessione dell'aiuto o, per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, entro un anno dalla data prevista per la presentazione della dichiarazione fiscale, e sono disponibili per un periodo di almeno dieci anni dalla data in cui l'aiuto è stato concesso. 4.   Ogni regime di aiuti e ogni aiuto individuale contengono un riferimento esplicito al presente regolamento, che ne menziona il titolo e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, e alle pertinenti disposizioni specifiche del capo III relative a tali aiuti oppure, se del caso, alla legislazione nazionale intesa a garantire il rispetto delle pertinenti disposizioni del presente regolamento. Il testo include le disposizioni di attuazione e le modifiche. 5.   Gli obblighi di pubblicazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applicano agli aiuti concessi a progetti CLLD a norma degli . 6.   La Commissione pubblica sul suo sito web: a) i link ai siti web sugli aiuti di Stato di cui al paragrafo 1; b) le informazioni sintetiche di cui all', paragrafo 2.
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