Art. 54
Aiuti per progetti CLLD
In vigore dal 14 dic 2022
Aiuti per progetti CLLD
1. Gli aiuti per i costi sostenuti dalle PMI che partecipano a progetti CLLD a norma del regolamento (UE) 2021/1139 sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I del presente regolamento.
2. Gli aiuti per i costi sostenuti dai comuni che partecipano a progetti CLLD di cui all' del regolamento (UE) 2021/1060 e designati come progetti di sviluppo locale LEADER nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura a favore di progetti di cui al paragrafo 3 del presente articolo, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I del presente regolamento.
3. Per i progetti CLLD sono ammissibili i seguenti costi:
a)
i costi del sostegno preparatorio, dello sviluppo di capacità, della formazione e della creazione di reti nell'ottica di preparare e attuare una strategia CLLD di cui all' del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (40);
b)
la realizzazione delle operazioni approvate;
c)
la preparazione e la realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo;
d)
i costi di esercizio connessi alla gestione dell'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo; o
e)
l'animazione della strategia CLLD per agevolare gli scambi tra i portatori di interesse allo scopo di fornire informazioni e promuovere la strategia e i progetti nonché aiutare i potenziali beneficiari a sviluppare le operazioni e a preparare le domande.
4. I costi sostenuti dai comuni che partecipano a progetti CLLD di cui al paragrafo 1 possono essere ammissibili agli aiuti a norma del presente articolo solo a condizione che siano destinati a uno dei seguenti ambiti:
a)
ricerca, sviluppo e innovazione;
b)
ambiente;
c)
occupazione e formazione;
d)
cultura e conservazione del patrimonio;
e)
conservazione delle risorse biologiche del mare e di acqua dolce;
f)
promozione di prodotti alimentari non elencati nell'allegato I del TFUE;
g)
sport.
5. L'intensità di aiuto non supera le aliquote di sostegno massime previste per ciascun tipo di operazione dal regolamento (UE) 2021/1139.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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