Art. 55

Aiuti di importo limitato per i progetti CLLD

In vigore dal 14 dic 2022
Aiuti di importo limitato per i progetti CLLD 1.   Gli aiuti alle imprese che partecipano a progetti CLLD di cui all', paragrafo 1, del presente regolamento, o che ne beneficiano, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I del presente regolamento. 2.   Gli aiuti ai comuni che partecipano a progetti CLLD di cui all', paragrafo 1, del presente regolamento, o che ne beneficiano, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, TFUE se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I del presente regolamento. 3.   I costi sostenuti dai comuni che partecipano a progetti CLLD di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono essere ammissibili agli aiuti a norma del presente articolo a condizione che siano destinati a uno dei seguenti ambiti: a) ricerca, sviluppo e innovazione; b) ambiente; c) occupazione e formazione; d) cultura e conservazione del patrimonio; e) conservazione delle risorse biologiche del mare e di acqua dolce; f) promozione di prodotti alimentari non elencati nell'allegato I del TFUE; g) sport. 4.   L'importo totale dell'aiuto concesso a norma del presente articolo per progetto non supera 200 000 EUR.
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Art. 55 Regolamento (UE) 2022/2473 — Aiuti di importo limitato per i progetti CLLD | Portale Normativo