Art. 38

Aiuti per la conversione ai sistemi di ecogestione e audit e all'acquacoltura biologica

In vigore dal 14 dic 2022
Aiuti per la conversione ai sistemi di ecogestione e audit e all'acquacoltura biologica 1.   Gli aiuti per la conversione ai sistemi di ecogestione e audit e all'acquacoltura biologica che soddisfano le condizioni di cui al capo I del presente regolamento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché: a) gli aiuti promuovano lo sviluppo di un'acquacoltura biologica o efficiente sotto il profilo energetico; b) gli aiuti sostengano una delle seguenti attività: i) la conversione dei metodi di produzione convenzionali verso l'acquacoltura biologica ai sensi del regolamento (UE) 2018/848 (32) e conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione (33); ii) la partecipazione ai sistemi di ecogestione e audit dell'Unione (EMAS) a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (34). 2.   Gli aiuti sono concessi esclusivamente in relazione alla conversione delle imprese beneficiarie che si impegnano ad aderire all'EMAS per almeno tre anni o a rispettare i requisiti della produzione biologica per almeno cinque anni. Negli impegni assunti a norma del presente paragrafo è prevista una clausola di revisione al fine di garantirne l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti requisiti, norme e condizioni obbligatorie di cui al presente articolo. 3.   Gli aiuti sono concessi sotto forma di compensazione per un massimo di tre anni durante il periodo di conversione dell'impresa verso la produzione biologica o nel corso della preparazione per la partecipazione all'EMAS. Gli Stati membri calcolano la compensazione sulla base di uno dei dati seguenti: a) la perdita di reddito o i costi aggiuntivi sostenuti durante il periodo di transizione dalla produzione convenzionale a quella biologica per le operazioni ammissibili a norma del paragrafo 1, lettera b), punto i); b) i costi aggiuntivi risultanti dalla presentazione di domande e dalla preparazione alla partecipazione all'EMAS nel caso di operazioni ammissibili a norma del paragrafo 1, lettera b), punto ii). 4.   Se l'impresa beneficiaria non è in grado di rispettare gli impegni di cui al paragrafo 2 a causa di circostanze eccezionali ed esterne, l'importo dell'aiuto calcolato a norma del paragrafo 3 è dedotto e recuperato proporzionalmente sulla base della durata dell'impegno iniziale e del periodo in cui gli impegni non sono stati rispettati. 5.   L'importo degli aiuti concessi in base al presente articolo non supera, in termini di equivalente sovvenzione lordo, un'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 50 % dei costi ammissibili. Le specifiche aliquote massime di intensità di aiuto sono quelle indicate nell'allegato IV. Se un'operazione rientra nell'ambito di più righe da 1 a 11 dell'allegato IV si applica l'aliquota massima di intensità di aiuto.
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Art. 38 Regolamento (UE) 2022/2473 — Aiuti per la conversione ai sistemi di ecogestione e audit e all'acquacoltura biologica | Portale Normativo