Art. 39
Aiuti per i servizi ambientali
In vigore dal 14 dic 2022
Aiuti per i servizi ambientali
1. Gli aiuti alle imprese che operano nel settore dell'acquacoltura per la prestazione di servizi ambientali e che soddisfano le condizioni di cui al capo I del presente regolamento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:
a)
gli aiuti promuovano lo sviluppo di un settore dell'acquacoltura che presti servizi ambientali; e
b)
gli aiuti sostengano una delle seguenti misure:
i)
metodi di acquacoltura compatibili con esigenze ambientali specifiche e soggetti a requisiti di gestione specifici risultanti dalla designazione dei siti NATURA 2000 conformemente alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE;
ii)
costi direttamente associati alla partecipazione ad azioni di conservazione ex situ e di riproduzione di animali acquatici nell'ambito di programmi di conservazione e ripristino della biodiversità elaborati da enti pubblici o sotto la loro supervisione;
iii)
operazioni di acquacoltura che comprendano la conservazione e il miglioramento dell'ambiente e della biodiversità e la gestione del paesaggio e delle caratteristiche tradizionali delle zone dedite all'acquacoltura.
2. Gli aiuti di cui al paragrafo 1, lettera b), punto i), del presente articolo assumono la forma di compensazione annuale. I costi ammissibili sono i costi aggiuntivi sostenuti e/o le perdite di reddito risultanti da esigenze di gestione nelle zone interessate connesse all'attuazione delle direttive 92/43/CEE o 2009/147/CE.
3. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto ii), i costi ammissibili sono i costi aggiuntivi diretti sostenuti per le operazioni in questione.
4. Gli aiuti di cui al paragrafo 1, lettera b), punto iii), sono concessi unicamente alle imprese beneficiarie che si impegnano per un periodo minimo di cinque anni al rispetto di requisiti agroambientali che vadano oltre la semplice applicazione del diritto dell'Unione e nazionale. I benefici ambientali dell'operazione sono comprovati da una valutazione preliminare effettuata da organismi competenti designati dallo Stato membro, a meno che non siano stati riconosciuti in precedenza per quel tipo di operazione specifica.
5. Gli aiuti di cui al paragrafo 1, lettera b), punto iii), sono concessi sotto forma di compensazione annuale. I costi ammissibili sono i costi aggiuntivi diretti sostenuti e/o le perdite di reddito.
6. I risultati delle operazioni alle quali sono concessi aiuti a norma del presente articolo devono essere adeguatamente pubblicizzati dallo Stato membro.
7. Per gli impegni assunti a norma del presente articolo è prevista una clausola di revisione al fine di garantirne l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti requisiti, norme e condizioni obbligatorie di cui al presente articolo.
8. L'importo degli aiuti concessi a norma del presente articolo non supera, in termini di equivalente sovvenzione lordo, un'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 100 % dei costi ammissibili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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