Art. 41
Aiuti per le misure relative alla salute e al benessere degli animali
In vigore dal 14 dic 2022
Aiuti per le misure relative alla salute e al benessere degli animali
1. Gli aiuti per le misure relative alla salute e al benessere degli animali nelle imprese dell'acquacoltura che soddisfano le condizioni di cui al capo I del presente regolamento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:
a)
gli aiuti siano destinati a promuovere la salute e il benessere degli animali nelle imprese dell'acquacoltura, tra l'altro in termini di prevenzione e biosicurezza; e
b)
gli aiuti sostengano unicamente una delle seguenti misure:
i)
lo sviluppo di buone pratiche o codici di condotta generali e specifici per singole specie sulle esigenze in materia di biosicurezza o di salute e benessere degli animali in acquacoltura;
ii)
le iniziative volte a ridurre la dipendenza dell'acquacoltura dai farmaci veterinari;
iii)
gli studi veterinari o farmaceutici e la diffusione e lo scambio di informazioni e di buone pratiche sulle malattie veterinarie nel settore dell'acquacoltura allo scopo di promuovere un uso adeguato dei farmaci veterinari;
iv)
la costituzione e il funzionamento dei gruppi di difesa sanitaria nel settore dell'acquacoltura riconosciuti dagli Stati membri; o
v)
la compensazione dei molluschicoltori per la sospensione temporanea delle loro attività a causa di una mortalità di massa eccezionale, se il tasso di mortalità annuo supera il 20 % o se la perdita dovuta alla sospensione dell'attività supera il 30 % del fatturato annuo dell'impresa interessata, calcolato sulla base del fatturato medio di tale impresa nei tre anni civili che precedono l'anno in cui le attività sono state sospese.
Ai fini della lettera b), gli Stati membri possono prevedere norme specifiche di calcolo nel caso delle imprese con meno di tre anni di attività.
Gli aiuti di cui alla lettera b), punto iii), non riguardano l'acquisto di farmaci veterinari.
I risultati degli studi finanziati a norma della lettera b), punto iii), devono essere adeguatamente riportati in relazioni e pubblicizzati dallo Stato membro.
2. Gli aiuti sono concessi sotto forma di servizio sovvenzionato o sovvenzione diretta.
3. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punti da i) a iv), i costi ammissibili sono i costi aggiuntivi diretti sostenuti per le misure in questione. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto v), i costi ammissibili sono i costi aggiuntivi diretti sostenuti e/o le perdite di reddito per le misure in questione.
4. L'importo degli aiuti concessi a norma del presente articolo non supera, in termini di equivalente sovvenzione lordo, un'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 100 % dei costi ammissibili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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