Art. 42

Aiuti per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione delle malattie

In vigore dal 14 dic 2022
Aiuti per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione delle malattie 1.   Gli aiuti per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione delle malattie nelle imprese dell'acquacoltura che soddisfano le condizioni di cui al capo I del presente regolamento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché sostengano i costi per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione: a) delle malattie nel settore dell'acquacoltura elencate all', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 o comprese nel Codice sanitario degli animali acquatici dell'Organizzazione mondiale per la salute animale, compresi i costi operativi che devono essere sostenuti per adempiere agli obblighi inerenti a un piano di eradicazione; b) delle malattie emergenti che soddisfano i criteri di cui all', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429; c) delle zoonosi degli animali acquatici elencati nell'allegato III, punto 2, del regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio (37). o d) delle malattie diverse dalle malattie elencate di cui all', paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2016/429 che soddisfano i criteri di cui all'articolo 226 di tale regolamento. 2.   Gli aiuti sono versati unicamente in relazione alle malattie di animali acquatici per le quali esistono disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali o dell'Unione. 3.   Gli aiuti possono coprire unicamente i seguenti costi ammissibili a fini di prevenzione, controllo ed eradicazione: a) controlli sanitari, analisi, test e altre misure di screening; b) miglioramento delle misure di biosicurezza; c) acquisto, conservazione, somministrazione e distribuzione di vaccini, medicinali e sostanze per il trattamento degli animali; d) macellazione, abbattimento e distruzione di animali; e) distruzione di prodotti animali e di prodotti ad essi collegati; f) pulizia, disinfezione o disinfestazione dell'azienda e del materiale; o g) danni derivanti dalla macellazione, dall'abbattimento o dalla distruzione di animali, prodotti di origine animale e prodotti connessi ad animali. 4.   Gli aiuti non riguardano misure per le quali la legislazione dell'Unione prevede che i costi siano a carico del beneficiario, a meno che il costo di tali misure non sia interamente compensato da oneri obbligatori imposti ai beneficiari. 5.   I regimi di aiuto relativi a un'epizoozia sono introdotti e gli aiuti sono versati rispettivamente entro tre e quattro anni dalla data in cui sono stati registrati i costi o i danni causati dall'epizoozia. 6.   L'importo degli aiuti concessi a norma del presente articolo non supera, in termini di equivalente sovvenzione lordo, un'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 100 % dei costi ammissibili.
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Art. 42 Regolamento (UE) 2022/2473 — Aiuti per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione delle malattie | Portale Normativo