Art. 42
Aiuti per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione delle malattie
In vigore dal 14 dic 2022
Aiuti per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione delle malattie
1. Gli aiuti per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione delle malattie nelle imprese dell'acquacoltura che soddisfano le condizioni di cui al capo I del presente regolamento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché sostengano i costi per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione:
a)
delle malattie nel settore dell'acquacoltura elencate all', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 o comprese nel Codice sanitario degli animali acquatici dell'Organizzazione mondiale per la salute animale, compresi i costi operativi che devono essere sostenuti per adempiere agli obblighi inerenti a un piano di eradicazione;
b)
delle malattie emergenti che soddisfano i criteri di cui all', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429;
c)
delle zoonosi degli animali acquatici elencati nell'allegato III, punto 2, del regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio (37). o
d)
delle malattie diverse dalle malattie elencate di cui all', paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2016/429 che soddisfano i criteri di cui all'articolo 226 di tale regolamento.
2. Gli aiuti sono versati unicamente in relazione alle malattie di animali acquatici per le quali esistono disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali o dell'Unione.
3. Gli aiuti possono coprire unicamente i seguenti costi ammissibili a fini di prevenzione, controllo ed eradicazione:
a)
controlli sanitari, analisi, test e altre misure di screening;
b)
miglioramento delle misure di biosicurezza;
c)
acquisto, conservazione, somministrazione e distribuzione di vaccini, medicinali e sostanze per il trattamento degli animali;
d)
macellazione, abbattimento e distruzione di animali;
e)
distruzione di prodotti animali e di prodotti ad essi collegati;
f)
pulizia, disinfezione o disinfestazione dell'azienda e del materiale; o
g)
danni derivanti dalla macellazione, dall'abbattimento o dalla distruzione di animali, prodotti di origine animale e prodotti connessi ad animali.
4. Gli aiuti non riguardano misure per le quali la legislazione dell'Unione prevede che i costi siano a carico del beneficiario, a meno che il costo di tali misure non sia interamente compensato da oneri obbligatori imposti ai beneficiari.
5. I regimi di aiuto relativi a un'epizoozia sono introdotti e gli aiuti sono versati rispettivamente entro tre e quattro anni dalla data in cui sono stati registrati i costi o i danni causati dall'epizoozia.
6. L'importo degli aiuti concessi a norma del presente articolo non supera, in termini di equivalente sovvenzione lordo, un'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 100 % dei costi ammissibili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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