Art. 9

Valutazione dell’impatto globale del piano di risanamento di una CCP sui partecipanti diretti, i relativi clienti e clienti indiretti

In vigore dal 25 nov 2022
Valutazione dell’impatto globale del piano di risanamento di una CCP sui partecipanti diretti, i relativi clienti e clienti indiretti Le autorità competenti e i collegi di vigilanza valutano l’adeguatezza del piano di risanamento rispetto al suo impatto globale sui partecipanti diretti della CCP e, ove tali informazioni siano a disposizione della CCP, sui relativi clienti e clienti indiretti, anche laddove detti clienti e clienti indiretti siano stati designati quali altri enti a rilevanza sistemica (O-SII), prendendo in considerazione tutti i fattori seguenti: a) se il piano di risanamento riflette correttamente la complessità della partecipazione diretta della CCP, compresi tutti gli elementi seguenti: i) il livello di compensazione per il cliente nella CCP; ii) il numero di partecipanti diretti stabiliti: 1) nella giurisdizione in cui è situata la controparte centrale; 2) in un altro Stato membro; 3) in un paese terzo; iii) la concentrazione dei partecipanti; b) se il piano di risanamento ha tenuto conto dell’impatto globale sui partecipanti diretti e, ove tali informazioni siano a disposizione della CCP, sui relativi clienti e clienti indiretti, di un’eventuale perturbazione dei servizi di compensazione prestati dalla CCP, compresi i potenziali effetti sull’accesso alla compensazione e altri effetti derivanti dal regolamento operativo della CCP; c) se il piano di risanamento ha tenuto conto del potenziale effetto delle misure concordate da adottare a norma del piano di risanamento sui partecipanti diretti e, se del caso, sui relativi clienti e clienti indiretti; d) se, a norma del regolamento operativo della CCP, i partecipanti diretti e, se del caso, i loro clienti e clienti indiretti hanno concordato obblighi finanziari o contrattuali, anche per quanto riguarda le modalità di calcolo di detti obblighi, se si applica un massimale o un tetto, se si tratta di una somma concordata preventivamente o che sarà calcolata in funzione delle esposizioni del partecipante o del cliente e il modo in cui tali risorse sarebbero richieste.
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