Art. 9
Valutazione dell’impatto globale del piano di risanamento di una CCP sui partecipanti diretti, i relativi clienti e clienti indiretti
In vigore dal 25 nov 2022
Valutazione dell’impatto globale del piano di risanamento di una CCP sui partecipanti diretti, i relativi clienti e clienti indiretti
Le autorità competenti e i collegi di vigilanza valutano l’adeguatezza del piano di risanamento rispetto al suo impatto globale sui partecipanti diretti della CCP e, ove tali informazioni siano a disposizione della CCP, sui relativi clienti e clienti indiretti, anche laddove detti clienti e clienti indiretti siano stati designati quali altri enti a rilevanza sistemica (O-SII), prendendo in considerazione tutti i fattori seguenti:
a)
se il piano di risanamento riflette correttamente la complessità della partecipazione diretta della CCP, compresi tutti gli elementi seguenti:
i)
il livello di compensazione per il cliente nella CCP;
ii)
il numero di partecipanti diretti stabiliti:
1)
nella giurisdizione in cui è situata la controparte centrale;
2)
in un altro Stato membro;
3)
in un paese terzo;
iii)
la concentrazione dei partecipanti;
b)
se il piano di risanamento ha tenuto conto dell’impatto globale sui partecipanti diretti e, ove tali informazioni siano a disposizione della CCP, sui relativi clienti e clienti indiretti, di un’eventuale perturbazione dei servizi di compensazione prestati dalla CCP, compresi i potenziali effetti sull’accesso alla compensazione e altri effetti derivanti dal regolamento operativo della CCP;
c)
se il piano di risanamento ha tenuto conto del potenziale effetto delle misure concordate da adottare a norma del piano di risanamento sui partecipanti diretti e, se del caso, sui relativi clienti e clienti indiretti;
d)
se, a norma del regolamento operativo della CCP, i partecipanti diretti e, se del caso, i loro clienti e clienti indiretti hanno concordato obblighi finanziari o contrattuali, anche per quanto riguarda le modalità di calcolo di detti obblighi, se si applica un massimale o un tetto, se si tratta di una somma concordata preventivamente o che sarà calcolata in funzione delle esposizioni del partecipante o del cliente e il modo in cui tali risorse sarebbero richieste.
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