Art. 7

Valutazione del profilo di rischio della CCP in relazione al modello di business della CCP

In vigore dal 25 nov 2022
Valutazione del profilo di rischio della CCP in relazione al modello di business della CCP Le autorità competenti e i collegi di vigilanza valutano l’adeguatezza del piano di risanamento di una CCP rispetto al rischio operativo del modello di business della stessa CCP prendendo in considerazione tutti i fattori seguenti: a) se le funzioni essenziali della CCP sono adeguatamente identificate; b) se i meccanismi preparatori per agevolare la vendita di attività o di attività d’impresa, come previsto nel piano di risanamento, sono adatti alla CCP, tenendo conto di tutti gli elementi seguenti: i) se le procedure per determinare il valore e la commerciabilità delle attività d’impresa principali, delle operazioni e delle attività della CCP sono idonee per una valutazione rapida e affidabile; ii) se i tempi previsti per la preparazione della vendita sono adeguati in funzione del tipo di strumenti compensati e della portata della vendita; iii) se la valutazione della potenziale incidenza di tale vendita sull’attività della CCP riflette le attività specifiche della CCP, ossia il tipo di prodotti compensati o i metodi di marginazione applicabili ai prodotti e alle strutture dei conti; iv) se l’impatto dei meccanismi preparatori delle attività d’impresa sui partecipanti diretti e sui relativi clienti e clienti indiretti, ove identificabili, è sufficientemente valutato e se gli eventuali effetti negativi sono attenuati; c) se, in caso di compensazione di più prodotti, la CCP ha preso in considerazione la possibilità di suddividere una vendita tra prodotti e se sono stati individuati eventuali impedimenti derivanti da tale suddivisione o eventuali altri effetti di quest’ultima sul piano di risanamento; d) se nel piano di risanamento si sono valutati il numero e l’importanza dei diversi collegamenti con i soggetti, compresi i fornitori di liquidità, le banche di regolamento, le piattaforme, i depositari, gli agenti di investimento, le banche o i prestatori di servizi, e il modo in cui tali collegamenti incidono sulle misure di risanamento e sull’efficacia del predetto piano di risanamento; e) se è stata valutata la significatività o rilevanza di ciascun collegamento, anche in termini di volumi compensati e di esposizioni finanziarie nel quadro di tali meccanismi; f) se gli accordi di esternalizzazione che coprono parte dell’attività principale della CCP sono stati sufficientemente valutati e se i rischi individuati sono stati attenuati; g) il modo in cui è stata valutata l’applicabilità giuridica del piano di risanamento nei confronti dei prestatori di servizi degli accordi di esternalizzazione di cui alla lettera f), se l’eventuale incapacità del prestatore di detti accordi di esternalizzazione di rispettare gli obblighi ivi previsti è stata valutata in modo soddisfacente e il modo in cui tali rischi sono stati attenuati nel piano di risanamento.
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