Art. 10

Valutazione dell’impatto globale del piano di risanamento di una CCP sulle FMI collegate

In vigore dal 25 nov 2022
Valutazione dell’impatto globale del piano di risanamento di una CCP sulle FMI collegate Le autorità competenti e i collegi di vigilanza valutano l’adeguatezza del piano di risanamento di una CCP rispetto all’impatto globale sulle infrastrutture del mercato finanziario (nel seguito le «FMI») collegate prendendo in considerazione tutti i fattori seguenti: a) se il piano di risanamento valuta il potenziale impatto dell’applicazione delle misure di risanamento su qualsiasi CCP interoperabile e su qualsiasi altra FMI collegata alla CCP, valutando l’importanza del coinvolgimento della CCP in tali soggetti; b) se il piano di risanamento riguarda eventuali accordi di interoperabilità o di marginazione integrata (cross-margining) con altre CCP e l’ambito di applicazione di tali accordi, compresi i volumi compensati e le risorse finanziarie scambiate nell’ambito di detti accordi; c) se l’impatto dell’attuazione di una qualsiasi delle misure previste dal piano di risanamento possa incidere sull’accesso ad altre FMI e, qualora siano individuati impedimenti o limitazioni, il modo in cui sono attenuati; d) se le FMI collegate e i portatori di interessi che, in caso di attivazione del piano di risanamento, dovrebbero subire perdite, sostenere costi o contribuire a colmare le carenze di liquidità, sono stati coinvolti nel processo di elaborazione del piano in modo efficace e soddisfacente a norma dell’, paragrafo 16, del regolamento (UE) 2021/23.
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Art. 10 Regolamento (UE) 2023/451 — Valutazione dell’impatto globale del piano di risanamento di una CCP sulle FMI collegate | Portale Normativo