Art. 8

Valutazione dell’impatto globale su determinati soggetti in relazione al piano di comunicazione e informazione della CCP

In vigore dal 25 nov 2022
Valutazione dell’impatto globale su determinati soggetti in relazione al piano di comunicazione e informazione della CCP Le autorità competenti e i collegi di vigilanza valutano l’adeguatezza del piano di risanamento di una CCP rispetto al piano di comunicazione e informazione della stessa CCP considerando l’impatto globale che l’attuazione del piano avrebbe sui soggetti o sui mercati di cui all’, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2021/23, in particolare prendendo in considerazione tutti i fattori seguenti: a) se il piano di comunicazione e informazione della CCP è conforme alla sezione A, punto 3), dell’allegato del regolamento (UE) 2021/23 e, in particolare, se detto piano: i) prevede come condividere le informazioni nel modo più trasparente possibile con i portatori di interessi della CCP, compresi i partecipanti diretti e il mercato finanziario in generale; ii) presenta orientamenti chiari su come gestire le aspettative e prevede di ridurre al minimo le eventuali reazioni negative del mercato al momento della divulgazione delle informazioni; b) se il piano di comunicazione e informazione della CCP comprende procedure trasparenti sulle modalità e sui tempi di condivisione delle informazioni con i diversi soggetti e descrive con chiarezza il modo in cui tali procedure hanno tenuto conto dei requisiti legali e di altri requisiti vincolanti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2023:451:oj#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 8 Regolamento (UE) 2023/451 — Valutazione dell’impatto globale su determinati soggetti in relazione al piano di comunicazione e informazione della CCP | Portale Normativo