Art. 8
Valutazione dell’impatto globale su determinati soggetti in relazione al piano di comunicazione e informazione della CCP
In vigore dal 25 nov 2022
Valutazione dell’impatto globale su determinati soggetti in relazione al piano di comunicazione e informazione della CCP
Le autorità competenti e i collegi di vigilanza valutano l’adeguatezza del piano di risanamento di una CCP rispetto al piano di comunicazione e informazione della stessa CCP considerando l’impatto globale che l’attuazione del piano avrebbe sui soggetti o sui mercati di cui all’, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2021/23, in particolare prendendo in considerazione tutti i fattori seguenti:
a)
se il piano di comunicazione e informazione della CCP è conforme alla sezione A, punto 3), dell’allegato del regolamento (UE) 2021/23 e, in particolare, se detto piano:
i)
prevede come condividere le informazioni nel modo più trasparente possibile con i portatori di interessi della CCP, compresi i partecipanti diretti e il mercato finanziario in generale;
ii)
presenta orientamenti chiari su come gestire le aspettative e prevede di ridurre al minimo le eventuali reazioni negative del mercato al momento della divulgazione delle informazioni;
b)
se il piano di comunicazione e informazione della CCP comprende procedure trasparenti sulle modalità e sui tempi di condivisione delle informazioni con i diversi soggetti e descrive con chiarezza il modo in cui tali procedure hanno tenuto conto dei requisiti legali e di altri requisiti vincolanti.
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