Art. 11

Valutazione dell’impatto globale del piano di risanamento di una CCP sui mercati finanziari, comprese le sedi di negoziazione, serviti dalla CCP

In vigore dal 25 nov 2022
Valutazione dell’impatto globale del piano di risanamento di una CCP sui mercati finanziari, comprese le sedi di negoziazione, serviti dalla CCP Le autorità competenti e i collegi di vigilanza valutano l’adeguatezza del piano di risanamento di una CCP rispetto all’impatto globale sui mercati finanziari, comprese le sedi di negoziazione, serviti dalla CCP prendendo in considerazione tutti i fattori seguenti: a) se il piano di risanamento ha valutato l’impatto potenziale dell’applicazione delle misure di risanamento sulle sedi di negoziazione e su qualsiasi altra fonte di negoziazione connessa alla CCP, compresa una valutazione dell’importanza del coinvolgimento della CCP in tali soggetti e se l’impatto rappresenta una minaccia per la stabilità dei soggetti interessati; b) se, oltre ai servizi di compensazione, la CCP presta altri servizi ovvero servizi accessori essenziali o significativi connessi alla compensazione, e se eventuali misure previste dal piano di risanamento possano avere un impatto sul mercato finanziario servito dalla CCP, qualora quest’ultima presti detti altri servizi ovvero servizi accessori essenziali o significativi.
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Art. 11 Regolamento (UE) 2023/451 — Valutazione dell’impatto globale del piano di risanamento di una CCP sui mercati finanziari, comprese le sedi di negoziazione, serviti dalla CCP | Portale Normativo