Art. 74
Sanzioni pecuniarie
In vigore dal 19 ott 2022
Sanzioni pecuniarie
1. Con la decisione di cui all', la Commissione può infliggere al fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione sanzioni pecuniarie non superiori al 6 % del fatturato totale realizzato a livello mondiale su base annua dal fornitore nell'esercizio precedente qualora constati che, intenzionalmente o per negligenza, tale fornitore:
a)
viola le pertinenti disposizioni del presente regolamento;
b)
non rispetta una decisione che dispone misure provvisorie a norma dell'; oppure
c)
non si conforma a un impegno reso vincolante da una decisione adottata a norma dell'.
2. La Commissione può adottare una decisione che infligga al fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione o a un'altra persona fisica o giuridica di cui all', paragrafo 1, sanzioni pecuniarie non superiori all'1 % del reddito annuo o del fatturato totale annuo a livello mondiale dell'esercizio precedente, qualora essi, intenzionalmente o per negligenza:
a)
forniscano informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti in risposta a una semplice richiesta o a una richiesta formulata mediante decisione ai sensi dell';
b)
non rispondano alla richiesta di informazioni formulata mediante decisione entro il termine stabilito;
c)
omettano di rettificare, entro il termine fissato dalla Commissione, le informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti fornite da un membro del personale, oppure omettano o rifiutino di fornire informazioni complete;
d)
rifiutino di sottoporsi a un'ispezione a norma dell';
e)
non rispettino i provvedimenti adottati dalla Commissione a norma dell'; oppure
f)
non rispettino le condizioni di accesso al fascicolo della Commissione a norma dell', paragrafo 4.
3. Prima di adottare una decisione a norma del paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione comunica le proprie constatazioni preliminari al fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione o a un'altra persona di cui all', paragrafo 1.
4. Nel determinare l'importo della sanzione pecuniaria, la Commissione tiene conto della natura, della gravità, della durata e della reiterazione della violazione e, per le sanzioni pecuniarie inflitte a norma del paragrafo 2, del ritardo causato al procedimento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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