Art. 74

Sanzioni pecuniarie

In vigore dal 19 ott 2022
Sanzioni pecuniarie 1.   Con la decisione di cui all', la Commissione può infliggere al fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione sanzioni pecuniarie non superiori al 6 % del fatturato totale realizzato a livello mondiale su base annua dal fornitore nell'esercizio precedente qualora constati che, intenzionalmente o per negligenza, tale fornitore: a) viola le pertinenti disposizioni del presente regolamento; b) non rispetta una decisione che dispone misure provvisorie a norma dell'; oppure c) non si conforma a un impegno reso vincolante da una decisione adottata a norma dell'. 2.   La Commissione può adottare una decisione che infligga al fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione o a un'altra persona fisica o giuridica di cui all', paragrafo 1, sanzioni pecuniarie non superiori all'1 % del reddito annuo o del fatturato totale annuo a livello mondiale dell'esercizio precedente, qualora essi, intenzionalmente o per negligenza: a) forniscano informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti in risposta a una semplice richiesta o a una richiesta formulata mediante decisione ai sensi dell'; b) non rispondano alla richiesta di informazioni formulata mediante decisione entro il termine stabilito; c) omettano di rettificare, entro il termine fissato dalla Commissione, le informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti fornite da un membro del personale, oppure omettano o rifiutino di fornire informazioni complete; d) rifiutino di sottoporsi a un'ispezione a norma dell'; e) non rispettino i provvedimenti adottati dalla Commissione a norma dell'; oppure f) non rispettino le condizioni di accesso al fascicolo della Commissione a norma dell', paragrafo 4. 3.   Prima di adottare una decisione a norma del paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione comunica le proprie constatazioni preliminari al fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione o a un'altra persona di cui all', paragrafo 1. 4.   Nel determinare l'importo della sanzione pecuniaria, la Commissione tiene conto della natura, della gravità, della durata e della reiterazione della violazione e, per le sanzioni pecuniarie inflitte a norma del paragrafo 2, del ritardo causato al procedimento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2022:2065:oj#art-74

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 74 Regolamento (UE) 2022/2065 — Sanzioni pecuniarie | Portale Normativo