Art. 79

Diritto di essere ascoltati e accesso al fascicolo

In vigore dal 19 ott 2022
Diritto di essere ascoltati e accesso al fascicolo 1.   Prima di adottare una decisione a norma dell', paragrafo 1, o degli o 76, la Commissione dà al fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione o all'altra persona di cui all', paragrafo 1, la possibilità di essere ascoltati in merito: a) alle constatazioni preliminari della Commissione, comprese le questioni sulle quali la Commissione ha sollevato obiezioni; e b) alle misure che la Commissione intenda adottare alla luce delle constatazioni preliminari di cui alla lettera a). 2.   Il fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione o l'altra persona di cui all', paragrafo 1, può presentare le proprie osservazioni sulle constatazioni preliminari della Commissione entro un termine ragionevole fissato dalla Commissione nelle constatazioni preliminari, che non può essere inferiore a 14 giorni. 3.   La Commissione basa le sue decisioni solo sulle obiezioni in merito alle quali le parti interessate sono state poste in condizione di esprimersi. 4.   Nel corso del procedimento sono pienamente garantiti i diritti di difesa delle parti interessate. Esse hanno diritto di accesso al fascicolo della Commissione alle condizioni previste per una divulgazione negoziata, fermo restando il legittimo interesse del fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi o dell'altra persona in questione alla protezione dei loro segreti commerciali. La Commissione ha il potere di adottare decisioni che stabiliscono tale procedura di divulgazione in caso di disaccordo tra le parti. Il diritto di accesso al fascicolo della Commissione non si estende alle informazioni riservate e ai documenti interni della Commissione, del comitato, dei coordinatori dei servizi digitali, di altre autorità competenti o altre autorità pubbliche degli Stati membri. In particolare, il diritto di accesso non si estende alla corrispondenza tra la Commissione e tali autorità. Nessuna disposizione del presente paragrafo impedisce alla Commissione di divulgare e utilizzare le informazioni necessarie a dimostrare l'esistenza di un'infrazione. 5.   Le informazioni raccolte a norma degli sono utilizzate esclusivamente ai fini del presente regolamento.
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Art. 79 Regolamento (UE) 2022/2065 — Diritto di essere ascoltati e accesso al fascicolo | Portale Normativo