Art. 74 · Sanzioni pecuniarie

Art. 74

Sanzioni pecuniarie

In vigore dal 19 ott 2022
Sanzioni pecuniarie 1.   Con la decisione di cui all', la Commissione può infliggere al fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione sanzioni pecuniarie non superiori al 6 % del fatturato totale realizzato a livello mondiale su base annua dal fornitore nell'esercizio precedente qualora constati che, intenzionalmente o per negligenza, tale fornitore: a) viola le pertinenti disposizioni del presente regolamento; b) non rispetta una decisione che dispone misure provvisorie a norma dell'; oppure c) non si conforma a un impegno reso vincolante da una decisione adottata a norma dell'. 2.   La Commissione può adottare una decisione che infligga al fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione o a un'altra persona fisica o giuridica di cui all', paragrafo 1, sanzioni pecuniarie non superiori all'1 % del reddito annuo o del fatturato totale annuo a livello mondiale dell'esercizio precedente, qualora essi, intenzionalmente o per negligenza: a) forniscano informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti in risposta a una semplice richiesta o a una richiesta formulata mediante decisione ai sensi dell'; b) non rispondano alla richiesta di informazioni formulata mediante decisione entro il termine stabilito; c) omettano di rettificare, entro il termine fissato dalla Commissione, le informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti fornite da un membro del personale, oppure omettano o rifiutino di fornire informazioni complete; d) rifiutino di sottoporsi a un'ispezione a norma dell'; e) non rispettino i provvedimenti adottati dalla Commissione a norma dell'; oppure f) non rispettino le condizioni di accesso al fascicolo della Commissione a norma dell', paragrafo 4. 3.   Prima di adottare una decisione a norma del paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione comunica le proprie constatazioni preliminari al fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione o a un'altra persona di cui all', paragrafo 1. 4.   Nel determinare l'importo della sanzione pecuniaria, la Commissione tiene conto della natura, della gravità, della durata e della reiterazione della violazione e, per le sanzioni pecuniarie inflitte a norma del paragrafo 2, del ritardo causato al procedimento.
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