Art. 76

Penalità di mora

In vigore dal 19 ott 2022
Penalità di mora 1.   La Commissione può adottare una decisione che infligga al fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione o a un'altra persona di cui all', paragrafo 1, a seconda dei casi, penalità di mora periodiche non superiori al 5 % del reddito giornaliero medio o del fatturato annuo realizzato giornalmente a livello mondiale nel corso dell'esercizio precedente, calcolate a decorrere dalla data stabilita nella decisione, al fine di costringerli a: a) fornire informazioni corrette e complete in risposta a una decisione di richiesta di informazioni a norma dell'; b) sottoporsi a un'ispezione da essa disposta mediante decisione a norma dell'; c) conformarsi a una decisione che dispone misure provvisorie a norma dell', paragrafo 1; d) rispettare gli impegni resi giuridicamente vincolanti da una decisione adottata a norma dell', paragrafo 1; e) conformarsi a una decisione a norma dell', paragrafo 1, compresi, se del caso, i requisiti in essa contenuti relativi al piano d'azione di cui all'. 2.   Qualora il fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione o l'altra persona di cui all', paragrafo 1, si siano conformati all'obbligo per il cui adempimento è stata inflitta la penalità di mora, la Commissione può fissare l'importo definitivo di quest'ultima in una misura inferiore a quella che risulta dalla decisione originaria.
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Art. 76 Regolamento (UE) 2022/2065 — Penalità di mora | Portale Normativo