Art. 76
Penalità di mora
In vigore dal 19 ott 2022
Penalità di mora
1. La Commissione può adottare una decisione che infligga al fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione o a un'altra persona di cui all', paragrafo 1, a seconda dei casi, penalità di mora periodiche non superiori al 5 % del reddito giornaliero medio o del fatturato annuo realizzato giornalmente a livello mondiale nel corso dell'esercizio precedente, calcolate a decorrere dalla data stabilita nella decisione, al fine di costringerli a:
a)
fornire informazioni corrette e complete in risposta a una decisione di richiesta di informazioni a norma dell';
b)
sottoporsi a un'ispezione da essa disposta mediante decisione a norma dell';
c)
conformarsi a una decisione che dispone misure provvisorie a norma dell', paragrafo 1;
d)
rispettare gli impegni resi giuridicamente vincolanti da una decisione adottata a norma dell', paragrafo 1;
e)
conformarsi a una decisione a norma dell', paragrafo 1, compresi, se del caso, i requisiti in essa contenuti relativi al piano d'azione di cui all'.
2. Qualora il fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione o l'altra persona di cui all', paragrafo 1, si siano conformati all'obbligo per il cui adempimento è stata inflitta la penalità di mora, la Commissione può fissare l'importo definitivo di quest'ultima in una misura inferiore a quella che risulta dalla decisione originaria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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