Art. 76 · Penalità di mora

Art. 76

Penalità di mora

In vigore dal 19 ott 2022
Penalità di mora 1.   La Commissione può adottare una decisione che infligga al fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione o a un'altra persona di cui all', paragrafo 1, a seconda dei casi, penalità di mora periodiche non superiori al 5 % del reddito giornaliero medio o del fatturato annuo realizzato giornalmente a livello mondiale nel corso dell'esercizio precedente, calcolate a decorrere dalla data stabilita nella decisione, al fine di costringerli a: a) fornire informazioni corrette e complete in risposta a una decisione di richiesta di informazioni a norma dell'; b) sottoporsi a un'ispezione da essa disposta mediante decisione a norma dell'; c) conformarsi a una decisione che dispone misure provvisorie a norma dell', paragrafo 1; d) rispettare gli impegni resi giuridicamente vincolanti da una decisione adottata a norma dell', paragrafo 1; e) conformarsi a una decisione a norma dell', paragrafo 1, compresi, se del caso, i requisiti in essa contenuti relativi al piano d'azione di cui all'. 2.   Qualora il fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione o l'altra persona di cui all', paragrafo 1, si siano conformati all'obbligo per il cui adempimento è stata inflitta la penalità di mora, la Commissione può fissare l'importo definitivo di quest'ultima in una misura inferiore a quella che risulta dalla decisione originaria.
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