Art. 70
Misure provvisorie
In vigore dal 19 ott 2022
Misure provvisorie
1. Nell'ambito di un procedimento che può portare all'adozione di una decisione di non conformità a norma dell', paragrafo 1, in caso di urgenza dovuta al rischio di danni gravi per i destinatari del servizio, la Commissione può ordinare, mediante decisione, misure provvisorie nei confronti del fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione sulla base di una constatazione prima facie della sussistenza di una violazione.
2. Le decisioni adottate ai sensi del paragrafo 1 si applicano per un periodo determinato e possono essere rinnovate se necessario e opportuno.
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