Art. 18
Entrata in vigore e applicabilità
In vigore dal 18 ago 2022
Entrata in vigore e applicabilità
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea eccezion fatta per le seguenti disposizioni, che si applicano a decorrere dalla data di entrata in funzione del VIS ai sensi dell’ del regolamento (UE) 2021/1134 del Parlamento europeo e del Consiglio:
a)
, nella misura in cui riguarda il regolamento (CE) n. 767/2008;
b)
, nella misura in cui riguarda il regolamento (CE) n. 767/2008;
c)
, paragrafi 2 e 3;
d)
, paragrafo 1, lettera f), punto 5;
e)
, paragrafo 1, secondo comma; , paragrafo 2, secondo comma; , paragrafo 4, secondo comma;
f)
, paragrafi 2, 4 e 5;
g)
, paragrafi 1 e 4, nella misura in cui riguardano il regolamento (CE) n. 767/2008;
h)
, paragrafo 1, nella misura in cui riguarda il regolamento (CE) n. 767/2008;
i)
, paragrafo 1, nella misura in cui riguarda il regolamento (CE) n. 767/2008;
j)
, nella misura in cui riguarda il regolamento (CE) n. 767/2008;
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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