Art. 2

Definizioni

In vigore dal 18 ago 2022
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: (1) «interfaccia per i vettori»: il servizio web sviluppato da eu-LISA a norma dell’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226, quando utilizzato per gli scopi di cui all’, paragrafo 3, del medesimo regolamento, e il portale per i vettori di cui all’articolo 45 quater, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 767/2008, consistente in un’interfaccia informatica collegata a una banca dati a sola lettura; (2) «orientamenti tecnici»: la parte delle specifiche tecniche di cui all’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226 rilevante per i vettori ai fini dell’attuazione del metodo di autenticazione e dello sviluppo del formato dei messaggi dell’interfaccia per la programmazione di applicazioni di cui all’, paragrafo 2, lettera a); (3) «personale debitamente autorizzato»: lavoratori dipendenti o vincolati contrattualmente dal vettore o da altre persone fisiche o giuridiche che agiscono sotto la direzione o la supervisione del vettore, incaricate di verificare per conto del vettore se il numero di ingressi autorizzati da un visto sia già stato utilizzato, a norma dell’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2226 e a partire dall’entrata in funzione del sistema di informazione visti, di verificare se i cittadini di paesi terzi soggetti all’obbligo di visto per soggiorno di breve durata o per cui è previsto l’obbligo di visto per soggiorno di lunga durata, visto di transito aeroportuale o permesso di soggiorno siano in possesso, a seconda dei casi, di un visto per soggiorno di breve durata, visto per soggiorno di lungo durata, visto di transito aeroportuale o permesso di soggiorno valido, a norma dell’articolo 45 quater, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 767/2008.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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