Art. 11

Cancellazione dal metodo di autenticazione

In vigore dal 18 ago 2022
Cancellazione dal metodo di autenticazione 1.   eu-LISA cancella la registrazione di un vettore che informi di non essere più operativo o di non trasportare più passeggeri nel territorio degli Stati membri. 2.   Se i registri mostrano che un vettore non usa da un anno l’interfaccia per i vettori, la sua registrazione è automaticamente cancellata. 3.   Se il vettore non soddisfa più le condizioni di cui all’, paragrafo 5, o ha altrimenti violato le disposizioni del presente regolamento, i requisiti di sicurezza di cui all’, paragrafo 4, o gli orientamenti tecnici, anche in caso di abuso dell’interfaccia per i vettori, eu-LISA può cancellarne la registrazione. 4.   eu-LISA informa il vettore della propria intenzione di cancellarne la registrazione ai sensi dei paragrafi 1, 2 o 3, indicando il motivo, con un mese di preavviso rispetto alla cancellazione. Prima di cancellare la registrazione, eu-LISA offre al vettore l’opportunità di presentare osservazioni scritte. 5.   In caso di urgenti problemi di sicurezza informatica, in particolare qualora il vettore non sia in regola con i requisiti di sicurezza di cui all’, paragrafo 4, o con gli orientamenti tecnici, eu-LISA può disconnettere immediatamente il vettore. eu-LISA informa il vettore della sconnessione, indicandone i motivi. 6.   Nella misura necessaria, eu-LISA assiste i vettori che hanno ricevuto una notifica di cancellazione della registrazione o di sconnessione per correggere le carenze che hanno dato origine alla notifica e, se possibile, per un periodo di tempo limitato e a condizioni rigorose, offre ai vettori sconnessi l’opportunità di avviare interrogazioni di verifica con strumenti diversi da quelli di cui all’. 7.   I vettori sconnessi possono essere nuovamente connessi all’interfaccia per i vettori una volta eliminati i problemi di sicurezza che hanno determinato la sconnessione. I vettori la cui registrazione è stata cancellata possono presentare una nuova richiesta di registrazione. 8.   In qualsiasi momento successivo alla registrazione dei vettori ai sensi dell’, eu LISA può, in particolare qualora vi sia il sospetto fondato che uno o più vettori abusino dell’interfaccia per i vettori o non soddisfino le condizioni di cui all’, paragrafo 4, effettuare indagini presso Stati membri o paesi terzi. 9.   Se il modulo di registrazione di cui all’, paragrafo 2, non è disponibile per un periodo prolungato, eu-LISA rende possibile eseguire con altri mezzi la registrazione prevista da tale articolo.
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