Art. 10
Registrazione per il metodo di autenticazione
In vigore dal 18 ago 2022
Registrazione per il metodo di autenticazione
1. I vettori di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2226 e all’articolo 45 quater, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 767/2008, che operano e trasportano passeggeri nel territorio degli Stati membri, sono tenuti a registrarsi prima di avere accesso al metodo di autenticazione.
2. eu-LISA mette a disposizione su un sito web pubblico un modulo di registrazione da compilare online. Il modulo di registrazione può essere presentato unicamente a condizione che siano stati correttamente compilati tutti i campi.
3. Il modulo di registrazione comprende campi che impongono ai vettori di fornire le seguenti informazioni:
a)
denominazione legale del vettore e suoi dati di contatto (indirizzo e-mail, numero di telefono e indirizzo postale);
b)
dati di contatto del rappresentante legale della società che chiede la registrazione e contatti sostitutivi (nomi, numeri di telefono, indirizzo e-mail e indirizzo postale), indirizzo e-mail funzionale e altri mezzi di comunicazione che il vettore intende utilizzare ai fini degli ;
c)
lo Stato membro o il paese terzo che ha emesso il documento ufficiale di iscrizione della società di cui al paragrafo 6 e il numero di iscrizione, se disponibile;
d)
se il vettore ha allegato, a norma del paragrafo 6, un documento ufficiale di iscrizione della società rilasciato da un paese terzo, gli Stati membri in cui il vettore opera o intende operare entro l’anno successivo.
4. Il modulo di registrazione informa i vettori dei requisiti minimi di sicurezza. I vettori assicurano il rispetto dei seguenti obiettivi:
a)
individuazione e gestione dei rischi per la sicurezza legati alla connessione all’interfaccia per i vettori;
b)
protezione degli ambienti e dei dispositivi collegati all’interfaccia per i vettori;
c)
individuazione, analisi, risposta e ripresa in caso di incidenti di cibersicurezza.
5. Il modulo di registrazione impone ai vettori di dichiarare:
a)
che operano e trasportano passeggeri nel territorio degli Stati membri o intendono farlo nei successivi sei mesi;
b)
che avranno accesso e faranno uso dell’interfaccia per i vettori nel rispetto dei requisiti minimi di sicurezza indicati nel modulo di registrazione, a norma del paragrafo 4;
c)
che unicamente il personale debitamente autorizzato avrà accesso all’interfaccia per i vettori.
6. Il modulo di registrazione impone ai vettori di allegare una copia elettronica dei loro atti costitutivi, compresi, se del caso, gli statuti, e una copia elettronica di un estratto del documento ufficiale di iscrizione della società rilasciato da almeno uno Stato membro, se del caso, o da un paese terzo, in una lingua ufficiale dell’Unione, oppure con una traduzione ufficiale in una lingua ufficiale dell’Unione o in islandese o norvegese. Il documento ufficiale di iscrizione della società può essere sostituito da una copia elettronica di un’autorizzazione a operare in uno o più Stati membri, ad esempio un certificato di operatore aereo.
7. Il modulo di registrazione informa i vettori:
a)
che sono tenuti a informare eu-LISA di qualunque variazione riguardante le informazioni di cui ai paragrafi 3, 4 e 5, o in caso di variazioni tecniche che interessino la loro connessione «da sistema a sistema» con l’interfaccia per i vettori tali da poter richiedere ulteriori collaudi a norma dell’, attraverso i dati di contatto specificati di eu-LISA da utilizzare a tale scopo;
b)
che saranno automaticamente cancellati dal metodo di autenticazione qualora i registri mostrino che essi non usano da un anno l’interfaccia per i vettori;
c)
che possono essere cancellati dal metodo di autenticazione in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento, dei requisiti di sicurezza di cui al paragrafo 4 o degli orientamenti tecnici, anche in caso di abuso dell’interfaccia per i vettori;
d)
che sono tenuti a informare eu-LISA di qualunque violazione dei dati personali eventualmente verificatasi e a rivedere regolarmente i diritti di accesso del loro personale incaricato.
8. Se il modulo di registrazione è stato trasmesso correttamente, eu-LISA registra il vettore e gli notifica l’avvenuta registrazione. Se il modulo di registrazione non è stato trasmesso correttamente, eu-LISA rifiuta la registrazione e informa il vettore dei motivi.
eu LISA mantiene un registro aggiornato dei vettori registrati. I dati personali contenuti nella registrazione dei vettori sono cancellati al più tardi un anno dopo la cancellazione della registrazione.
Storico versioni
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