Art. 18 · Entrata in vigore e applicabilità

Art. 18

Entrata in vigore e applicabilità

In vigore dal 18 ago 2022
Entrata in vigore e applicabilità Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea eccezion fatta per le seguenti disposizioni, che si applicano a decorrere dalla data di entrata in funzione del VIS ai sensi dell’ del regolamento (UE) 2021/1134 del Parlamento europeo e del Consiglio: a) , nella misura in cui riguarda il regolamento (CE) n. 767/2008; b) , nella misura in cui riguarda il regolamento (CE) n. 767/2008; c) , paragrafi 2 e 3; d) , paragrafo 1, lettera f), punto 5; e) , paragrafo 1, secondo comma; , paragrafo 2, secondo comma; , paragrafo 4, secondo comma; f) , paragrafi 2, 4 e 5; g) , paragrafi 1 e 4, nella misura in cui riguardano il regolamento (CE) n. 767/2008; h) , paragrafo 1, nella misura in cui riguarda il regolamento (CE) n. 767/2008; i) , paragrafo 1, nella misura in cui riguarda il regolamento (CE) n. 767/2008; j) , nella misura in cui riguarda il regolamento (CE) n. 767/2008;
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