Art. 5
Requisiti relativi al sistema delle domande di aiuto
In vigore dal 31 mag 2022
Requisiti relativi al sistema delle domande di aiuto
1. Gli Stati membri forniscono ai beneficiari, tramite mezzi elettronici, moduli precompilati secondo quanto previsto all'articolo 69, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2116.
2. Per gli interventi basati sulle superfici di cui all'articolo 65, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2021/2116, i moduli precompilati devono contenere il materiale grafico pertinente più aggiornato, acquisito attraverso un'interfaccia basata sul sistema d'informazione geografica in modo da agevolare la dichiarazione geospaziale delle superfici ai fini di tali interventi e della condizionalità.
3. I moduli precompilati di cui al paragrafo 1 devono contenere:
a)
l'identificazione univoca di tutte le parcelle agricole e le unità fondiarie con superfici non agricole ritenute ammissibili dallo Stato membro dell'azienda;
b)
l'estensione e l'ubicazione delle superfici dichiarate di tali parcelle e la corrispondente superficie ammissibile determinata per il pagamento relativo all'anno precedente ai fini degli interventi basati sulle superfici;
c)
le informazioni pertinenti per la condizionalità.
4. È altresì possibile fornire ai beneficiari, ove rilevante ai fini della domanda di aiuto, informazioni provenienti dal sistema di monitoraggio delle superfici.
5. Per gli interventi basati sugli animali riguardanti bovini o ovini e caprini, gli Stati membri ricorrono a una base dati informatizzata aggiornata di cui all', punto 25, del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione (6) al fine di inserire nei moduli precompilati le informazioni più recenti provenienti dalla base dati, che deve essere aggiornata conformemente ai termini di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 della Commissione (7).
6. Gli Stati membri consentono ai beneficiari di correggere i moduli precompilati entro un termine fissato dallo Stato membro conformemente alle condizioni stabilite per i termini di presentazione delle domande di aiuto di cui all' e per le modifiche o le revoche delle domande di aiuto di cui all'.
7. Le modifiche apportate dai beneficiari nei moduli precompilati devono essere tenute in considerazione, se del caso, per aggiornare il sistema di identificazione delle parcelle agricole, l'applicazione del sistema di monitoraggio delle superfici e la banca dati informatizzata di cui al paragrafo 5.
8. Per agevolare la presentazione delle domande di aiuto da parte dei beneficiari il sistema delle domande di aiuto invia messaggi di avviso nel corso del processo di presentazione delle domande.
9. Gli Stati membri che applicano il sistema di domanda automatica di cui all'articolo 65, paragrafo 4, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2116 garantiscono un livello di dettaglio equivalente a quanto stabilito nel presente regolamento.
Storico versioni
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