Art. 3
Norme generali per il sistema delle domande di aiuto
In vigore dal 31 mag 2022
Norme generali per il sistema delle domande di aiuto
1. Gli Stati membri istituiscono un sistema elettronico per le domande di aiuto, che devono essere presentate annualmente dai beneficiari e che contengono tutte le informazioni necessarie in modo da consentire agli Stati membri di effettuare la verifica delle condizioni di ammissibilità al sostegno almeno per gli interventi di cui all'articolo 65, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2021/2116 così come, ove necessario, delle condizioni e dei requisiti relativi alla condizionalità e ai diritti all'aiuto. Il sistema consentirà l'individuazione chiara e inequivocabile dei beneficiari, in particolare se si utilizza il sistema di domanda automatica di cui all'articolo 65, paragrafo 4, lettera f), del suddetto regolamento. Il sistema deve includere il sistema di domanda geospaziale e, se pertinente, il sistema basato sugli animali di cui all'articolo 66, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento.
2. Le domande di aiuto devono essere presentate entro un termine fissato dallo Stato membro e si riferiscono all'anno civile della loro presentazione.
3. Gli Stati membri possono prevedere una singola domanda di aiuto che includa i vari interventi di cui all'articolo 65, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2021/2116, i diritti all'aiuto e la condizionalità.
4. Gli Stati membri possono decidere che un gruppo di beneficiari possa presentare una domanda di aiuto congiunta purché sia garantita la parità di trattamento di tutti i beneficiari.
5. Nel caso in cui un'azienda sia ceduta da un beneficiario a un altro beneficiario, gli Stati membri prendono in considerazione una sola domanda di aiuto per quell'azienda nell'anno in cui è avvenuta la cessione.
6. Per quanto riguarda gli interventi basati sugli animali di cui agli articoli 31, 34 e 70 del regolamento (UE) 2021/2115, qualora un animale sia ceduto da un beneficiario a un altro beneficiario gli Stati membri possono tenere conto di più di una domanda di aiuto per quell'animale nell'anno in cui è avvenuta la cessione purché essi siano in grado di garantire la non discriminazione tra i beneficiari interessati, l'efficienza dei controlli, una corretta applicazione di eventuali sanzioni e il rispetto dell'annualità del sistema integrato.
7. Ai fini della corretta gestione degli interventi all'interno di uno Stato membro e nei casi in cui vi sia più di un organismo pagatore responsabile della gestione della domanda di aiuto presentata dallo stesso beneficiario, lo Stato membro interessato adotta tutte le misure appropriate per garantire che le informazioni necessarie siano disponibili per tutti gli organismi pagatori interessati.
Storico versioni
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