Art. 4

Semplificazione delle procedure connesse al sistema delle domande di aiuto

In vigore dal 31 mag 2022
Semplificazione delle procedure connesse al sistema delle domande di aiuto 1.   Gli Stati membri istituiscono mezzi elettronici di comunicazione tra i beneficiari e le autorità garantendo l'affidabilità dei dati trasmessi ai fini della corretta gestione degli interventi nell'ambito del sistema integrato di gestione e di controllo. Se i documenti giustificativi non possono essere trasmessi elettronicamente, gli Stati membri fissano le stesse scadenze per la loro trasmissione tramite mezzi non elettronici. 2.   Gli Stati membri possono prevedere procedure semplificate qualora i dati siano già a disposizione delle autorità, in particolare se la situazione non è mutata dall'ultima presentazione di una domanda di aiuto. Gli Stati membri possono decidere di usare dati derivanti da fonti di dati a disposizione delle autorità nazionali ai fini delle domande di aiuto. Gli Stati membri provvedono a far sì che tali fonti di dati offrano il livello di certezza necessario per la corretta gestione dei dati al fine di garantire l'affidabilità, l'integrità e la sicurezza degli stessi. 3.   Gli Stati membri, ove opportuno, possono chiedere le informazioni richieste nei documenti giustificativi da trasmettere insieme alla domanda di aiuto direttamente alla fonte delle stesse.
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